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I dispositivi di tre udienze davanti alla Prima Sezione

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) DICHIARA IL RICORSO INAMMISSIBILE E COMUNQUE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2020, presentato, in data 21 febbraio 2020, dalla SSD Roma Waterpolo nei confronti di Federico Parrini e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) avverso la sentenza n. 1/20, emessa, in data 22 gennaio 2020, dalla Corte Federale di Appello, Seconda Sezione, della FIN, notificata a mezzo PEC in data 22 gennaio 2020, nell’ambito del procedimento n. 7490/19, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso la decisione n. 8/2019 del 30 ottobre 2019, resa dal Tribunale Federale, Seconda Sezione, nei procedimenti n. 5655, 5657 e 5658/2019, che aveva accolto il ricorso di Parrini, svincolandolo dalla società SSD Roma Waterpolo e dichiarandolo libero di iscriversi con altra società; Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente Federico Parrini;

2) DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2020, presentato, in data 14 marzo 2020, dalla ASD Barano Calcio contro l'ASD Albanova Calcio e nei confronti dell'ASD Mondragone Calcio, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Campania FIGC-LND per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Campania FIGC-LND, di cui al C.U. n. 37/CST del 14 febbraio 2020, con la quale è stato respinto il reclamo dell'ASD Barano Calcio e, per l'effetto, confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al C.U. n. 20/GST del 28 gennaio 2020, che aveva rigettato il reclamo della ricorrente avverso la regolarità della gara Albanova-Barano (conclusasi sul campo con il risultato di 3-1) del 12 gennaio u.s., per la posizione irregolare del calciatore Enzo Lepre, e confermato il risultato acquisito sul terreno di gioco; nulla perle spese.

3) DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO in riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2020, presentato, in data 18 marzo 2020, dalla A.C. Crema 1908 SSDRL nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Polisportiva Ciliverghe di Mazzano, con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 184/CSA del 17 febbraio 2020, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Polisportiva Ciliverghe Mazzano, è stata riformata la decisione del Giudice Sportivo LND - Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 85 del 22 gennaio u.s. - che, rilevato un errore tecnico del direttore di gara, aveva accolto il ricorso dell'A.C. Crema 1908 e, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del CGS FIGC, aveva disposto la ripetizione della gara Ciliverghe Mazzano-Crema 1908 del 5 gennaio 2020, valevole per il Campionato di Serie D, terminata con il risultato di 2-1 in favore della Ciliverghe - e, per l'effetto, è stato disposto il ripristino del risultato maturato sul campo (2-1 per i padroni di casa) relativamente alla gara tra Polisportiva Ciliverghe Mazzano - A.C. Crema 1908 SSDRL del 5 gennaio 2020.  Condanna la ricorrente A.C. Crema 1908 SSDRL alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente ASD Polisportiva Ciliverghe di Mazzano, in favore di quest’ultima, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

I ricorsi afferenti ai casi Gianluca Calbucci/FIP e a Solfanelli/FIP sono stati rinviati a fronte della richiesta di breve rinvio formulata dalla difesa della Federazione Pallacanestro

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