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Marco Levato ricorre contro FIGC per inibizione e ammenda decise da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Marco Levato (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della SSD Avis Pleiade Policoro S.r.l.) contro la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (PF FIGC) e nei confronti della FIGC e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI per l'annullamento e/o la riforma della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 095/CFA 2019/2020 del 24 luglio 2020, pubblicata con le motivazioni in pari data sul sito della FIGC, limitatamente alla parte in cui ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di 5 anni di inibizione oltre ad un'ammenda pari ad € 25.000,00, per la violazione dell'art. 24 ("Divieto di scommesse e obbligo di denuncia") del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.

Il ricorrente, sig. Levato, chiede al Collegio di Garanzia, in via principale:

- di accogliere il presente ricorso e di annullare la decisione impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione di 5 anni di inibizione e all'ammenda pari ad € 25.000,00 irrogate a suo carico, per la violazione di norme di diritto stante l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, le denunciate violazioni di legge, la denunciata contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione;

- per l'effetto, di eliminare le sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda comminate a suo carico e di disporre il suo proscioglimento da ogni addebito, oppure di rinviare la causa alla Corte Federale d'Appello FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi per eliminare le sanzioni irrogate;

- nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto il suo proscioglimento, di limitare la sanzione a suo carico al di sotto dei minimi edittali previsti o, in via alternativa, di riformare la sanzione inflitta dalla CFA FIGC nella misura minima ritenuta di giustizia non superiore al minimo edittale;

in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto su un punto decisivo della controversia non motivato dalla CFA FIGC e/o in merito alla contraddittorietà della motivazione e/o delle denunciate violazioni di legge e/o della violazione del principio di proporzionalità della sanzione, di annullare la decisione impugnata limitatamente a tale motivo per le violazioni anzi indicate e, per l'effetto, di rinviare la causa alla CFA FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi nel riformulare in melius la sanzione irrogata e annullata.

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