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Trapani Calcio ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha aggravato penalizzazione in classifica

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Trapani Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e con notifica effettuata anche alla società Cosenza Calcio S.r.l., nonché alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020, assunta nella riunione del 7 luglio 2020 e con motivazioni pubblicate il successivo 13 luglio, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all'odierna istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19-20/GC/blp), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma, 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. Giuseppe Pace (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Monica Pretti (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF.

La ricorrente Trapani Calcio chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di:

A) accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, della decisione impugnata, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della società siciliana avverso la decisione del Tribunale Federale, mentre è stato accolto il ricorso del Procuratore Federale FIGC e, per l'effetto, è stata aggravata la comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione;

B) conseguentemente, di disporre l'annullamento della decisione impugnata, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;

C) in subordine, di riformare parzialmente la gravata pronuncia, con congruo e sensibile ridimensionamento della punizione a suo carico, da contenersi comunque in una lievissima ammenda ovvero, in via ulteriormente ed estremamente gradata, in un punto di penalizzazione in classifica;

D) di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, in qualsiasi misura, connessi alla decisione in parola.

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