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Fabio Fiocco ricorre contro FIGC per inibizione di 5 anni decisa da CFA

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Fabio Fiocco (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.S. Casmo) avverso la decisione n. 095/2019-2020 Registro Decisioni CFA, nn. 146/147 Registro Reclami, emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGC in data 24 luglio 2020, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione n. 144/TFN-SD 2019-2020 del 24 giugno 2020 - che aveva inflitto, a carico del sig. Fiocco, l'inibizione di 5 anni, con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all'ammenda di € 25.000,00 - è stata rideterminata la misura delle sanzioni inflitte, con la previsione della inibizione di 5 anni oltre all'ammenda di € 25.000,00.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 9090/706 pf18-19 GC/sds del 20 gennaio 2020, promosso dalla Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, del sig. Fabio Fiocco, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art 6, comma 2, dello stesso Codice in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva).

Il sig. Fabio Fiocco chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione impugnata:

- di dichiarare la nullità della decisione impugnata, emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGC in data 24 luglio 2020, per il motivo indicato in narrativa (sub. A), con l'adozione di ogni consequenziale e opportuno provvedimento;

- di dichiarare l'omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata, emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGC in data 24 luglio 2020, circa più punti decisivi della controversia, in relazione a quanto indicato in narrativa (sub. B), con l'adozione di ogni consequenziale e opportuno provvedimento;

- in subordine, qualora il Collegio adito intendesse entrare nel merito della controversia, in totale riforma della impugnata decisione, di mandarlo assolto dalle incolpazioni a lui ascritte con la miglior formula.

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