Respinti i ricorsi della U.S. Pianese e del Rende Calcio contro la FIGC

Collegio di Garanzia

La Sezione per le controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia, presieduta da Raffaele Squitieri, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) HA RESPINTO il ricorso presentato in data 16 settembre u.s. dalla U.S. Pianese S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.S. Bisceglie S.r.l. e nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l'annullamento della delibera assunta dalla FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, nella parte in cui concede alla A.S. Bisceglie S.r.l. il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e della delibera FIGC pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

2) HA RESPINTO Il ricorso presentato in data 17 settembre u.s. dalla società Rende Calcio 1968 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S. Bisceglie s.r.l., la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato deliberato che la società A.S. Bisceglie s.r.l. ha titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato concesso alla ripetuta società A.S. Bisceglie s.r.l. il termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione al campionato e documentare il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità a detto campionato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.