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Laura Giordani, Silvia Rita Zamparini, Maurizio Zamparini, Andrea Bettini ricorrono contro FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto quattro nuovi ricorsi, rispettivamente da Bettini, Zamparini (Maurizio e Silvana Rita) e Giordani avverso la decisione della CFA FIGC afferente al fallimento dell’US Città di Palermo S.p.a.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25 giugno 2020, da parte della Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, in merito al fallimento della US Città di Palermo S.p.a., con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con C.U. n. 101/A del 25 ottobre 2019.

1) Il primo ricorso è stato presentato da Laura Giordani (componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo S.p.a. già dal 2013 e fino al 9 aprile 2018) contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Silvana Rita Zamparini, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della Giordani, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza. 

La ricorrente, Laura Giordani, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata.

2) Il secondo ricorso è stato presentato da Silvana Rita Zamparini (componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo S.p.a. dal 25 luglio 2018 al 19 dicembre 2018) contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della Zamparini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza. 

La ricorrente, Silvana Rita Zamparini, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata.

3) Il terzo ricorso è stato presentato da Maurizio Zamparini (componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo S.p.a. dal 7 aprile 2017 al 7 novembre 2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall'8 novembre 2017 al 3 maggio 2018) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Zamparini, la sanzione dell'inibizione per cinque anni, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza. 

Il ricorrente, Maurizio Zamparini, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata.

4) Il quarto ricorso è stato presentato da Andrea Bettini (componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo S.p.a. dal 3 maggio 2018 al 2 luglio 2018) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del Bettini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza. 

Il ricorrente, sig. Andrea Bettini, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto di proscioglierlo da ogni contestazione elevata nell'ambito del procedimento disciplinare de quo.

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