Seleziona la tua lingua

Image

Emanuele Chiaretti, Alberto Quadri, Thomas Algeri, Luca Antonini e Paolo Castellini ricorrono contro la cancellazione dal Registro CONI Agenti Sportivi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto cinque ricorsi rispettivamente da Emanuele Chiaretti, Alberto Quadri, Thomas Algeri, Luca Antonini e Paolo Castellini avverso il provvedimento di cancellazione delle relative iscrizioni dal Registro CONI degli Agenti Sportivi.

1) Il primo ricorso è stato presentato da Emanuele Chiaretti nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Il ricorrente, Emanuele Chiaretti, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti;

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

2) Il secondo ricorso è stato presentato da Alberto Quadri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Il ricorrente, Alberto Quadri, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti;

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

3) Il terzo ricorso è stato presentato da Thomas Algeri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Il ricorrente, Thomas Algeri, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti;

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

4) Il quarto ricorso è stato presentato da Luca Antonini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Il ricorrente, Luca Antonini, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti;

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

5) Il quinto ricorso è stato presentato da Paolo Castellini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata Comunicazione - la comunicazione della Commissione Federale Agenti Sportivi Prot. 3912 s.s. 2020/2021 del 30 settembre 2020 e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Il ricorrente, Paolo Castellini, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di ordinare al CONI e/o alla Commissione CONI Agenti Sportivi l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti; di ordinare alla FIGC e/o alla Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC l'esibizione di ogni documento relativo al provvedimento assunto in data 30 settembre 2020, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti;

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, nonché il mancato rinnovo dell'iscrizione nel Registro FIGC Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nei Registri Federale e Nazionale.

Archivio Attività Istituzionali