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Ermanno Cordua ricorre contro il CONI e la Commissione Agenti Sportivi CONI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Ermanno Cordua contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché contro la Commissione degli Agenti Sportivi presso il CONI, avverso e per l'annullamento della comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 (inviata a mezzo PEC in data 2 ottobre 2020), con cui è stata resa nota allo stesso Cordua la cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1° ottobre 2020, con cui la ripetuta Commissione ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione di Ermanno Cordua dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 2207); 

della Comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020 (inviata a mezzo PEC in data 10 settembre 2020), con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha fatto presente al ricorrente di aver rilevato la "[…] sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione […]” della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, per  “[…] difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k)”; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, valutando erroneamente che per il ricorrente sussistono i “[…] presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett. j) e k) […]”, ha deliberato di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo di Ermanno Cordua  “[…] mediante invio della comunicazione di cui all’art. 7 c.2 del Regolamento”; della Nota Prot. 1954/SS della FIGC dell'11 settembre 2020, recante oggetto “atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 3 settembre 2020”, con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Affari Legali & Compliance ha comunicato al ricorrente di non poter “[…] procedere all’iscrizione, o alla reiscrizione, […] nel registro federale, come richiesto nella diffida […]”; della Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 recante oggetto “Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera GN n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>”; della Nota “Prot. 1954 s.s. 20/21” del 7 agosto 2020, recante oggetto “rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020”, con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l’iscrizione di Ermanno Cordua al Registro Federale – Sezione Agenti Sportivi Stabiliti; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in totale accoglimento del presente ricorso, di disporre la sua immediata reiscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC e nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del CONI – Sezione Stabiliti e, in via subordinata, comunque di iscriverlo sino al 31 dicembre 2020 con il recupero, per l’anno 2021, dei mesi per i quali vi è stata la ingiusta cancellazione.

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