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Catania Calcio ricorre contro FIGC per penalità inflitta da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della Figc n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto al club siciliano le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma delle misure punitive residue.

La vicenda trae origine dal deferimento formalizzato dal Procuratore Federale f.f. in data 10 Settembre 2020 (Prot. n. 3079/1167pfl9-20/GC/gb), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS FIGC, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. n. 227/A del 18 Giugno 2020 ed all'art. 85, lettera c, paragrafo IV, delle NOIF, a carico dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società, sig. Giovanni Luca Rosario Astorina, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione allo stesso C.U. FIGC n. 227/A del 18 giugno 2020 ed all'art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF.

La Società Calcio Catania S.p.A. chiede al Collegio di Garanzia, acclarate l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso, contrariis reiectis, di cassare ed annullare, con (enunziando il principio applicabile) o senza rinvio, la decisione impugnata, nella parte in cui non ha accolto il reclamo proposto, come segue:

- di accertare e dichiarare I 'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC ivi impugnata con la quale è stato solo parzialmente accolto il reclamo proposto dal predetto sodalizio avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale (che qui ugualmente si impugna, con cui erano state inflitte al club siciliano le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica per le inadempienze ad esso ascritte e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva), e, per l'effetto, è stata meramente ridotta la sanzione della penalizzazione da quattro a due punti in classifica, con conferma delle misure punitive residue;

- di disporre, accogliendo i motivi di ricorso, l'annullamento, in parte qua, della decisione impugnata, secondo quanto previso dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione delle sanzioni residue (penalizzazione di due punti più ammenda) statuite a carico della ricorrente;

- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla decisione in parola.

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