L'ASD Quanta Club srl presenta due ricorsi contro la FISR

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due distinti ricorsi presentati dalla società Quanta Club S.R.L S.S.D. contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR).

 

1) Il primo ricorso è presentato contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e nei confronti della A.S.D. Hockey Club Diavoli Vicenza per l'annullamento/riforma della decisione n. 1 del 12 novembre 2020, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello FISR, comunicata in data 13 novembre 2020 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale, che, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 17 del 3 novembre 2020 (che aveva disposto, a carico della Quanta Club S.R.L S.S.D., la perdita della gara contro la HC Diavoli Vicenza A.S.D. con il punteggio di 0 a 5, la penalizzazione di 3 punti in classifica, la sanzione dell’ammenda pari ad € 2.000,00 per la mancata disputa della gara e l’indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società HC Diavoli Vicenza), ha revocato la suddetta ammenda pari ad € 2.000,00 e confermato per il resto il provvedimento impugnato; nonché della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 17 del 3 novembre 2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso, precedente, successivo, ancorché non conosciuto.

La vicenda trae origine dalla mancata presenza in campo della società ricorrente in occasione della gara di serie A in programma il 31 ottobre 2020 contro la A.S.D. Hockey Club Diavoli Vicenza

La ricorrente, Quanta Club S.R.L S.S.D., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte, di sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati ovvero di adottare ogni altro idoneo provvedimento cautelare volto a garantire la qualificazione diretta della ricorrente alla Super Final di Coppa Italia;

Nel merito:

  • in via principale, di accogliere il presente ricorso e dunque riformare/annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FISR ivi impugnata, decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice e per l’effetto: 1) di annullare il risultato di 0-5 a favore della società Diavoli Vicenza, disponendo la restituzione degli atti all’Ufficio Gestione Campionati al fine di fissare la data di recupero della gara in esame; 2) di annullare la penalizzazione di tre punti in classifica comminata all’odierna appellante; 3) di annullare l’indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società Diavoli Vicenza; 
  • in via subordinata, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello FISR ivi impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente, con espressa indicazione del principio di diritto a cui dovrà uniformarsi;
  • in via istruttoria di ordinare alla Federazione l’esibizione della documentazione relativa ai rinvii accordati alle altre squadre/società, in conformità alle richieste già formulate a Gestione Campionati e alla Segreteria Generale FISR.

 

2) Il secondo ricorso è presentato contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e nei confronti della A.S.D. Real Torino Hockey Club per l'annullamento/riforma della decisione n. 2 del 12 novembre 2020, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello FISR, comunicata in data 13 novembre 2020 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale, che ha rigettato il reclamo della suddetta ricorrente, confermando la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre 2020, che aveva disposto, a carico della Quanta Club s.r.l. S.S.D., la perdita della gara contro la Real Torino Hockey Club A.S.D. con il punteggio di 0 a 5, la penalizzazione di 3 punti in classifica e l’indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società HC Real Torino; nonché della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre 2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso, precedente, successivo ancorché non conosciuto.

La vicenda trae origine dalla mancata presenza in campo della società ricorrente in occasione della gara di serie A in programma il 4 novembre 2020 contro la A.S.D. Real Torino Hockey Club.


In merito al secondo ricorso, la ricorrente, Quanta Club S.R.L S.S.D., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte, di sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati ovvero di adottare ogni altro idoneo provvedimento cautelare volto a garantire la qualificazione diretta della ricorrente alla Super Final di Coppa Italia;

Nel merito:

- in via principale, di accogliere il presente ricorso e dunque riformare/annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FISR ivi impugnata, decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice e per l’effetto: 1) di annullare il risultato di 0-5 a favore della società Real Torino, disponendo la restituzione degli atti all’Ufficio Gestione Campionati al fine fissare la data di recupero della gara in esame; 2) di annullare la penalizzazione di tre punti in classifica comminata all’odierna appellante; 3) di annullare l’indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società Real Torino; 

- in via subordinata, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello FISR ivi impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente, con espressa indicazione del principio di diritto a cui dovrà uniformarsi. 

- in via istruttoria, di ordinare alla Federazione l’esibizione della documentazione relativa ai rinvii accordati alle altre squadre/società, in conformità alle richieste già formulate a Gestione Campionati e alla Segreteria Generale FISR.