Seleziona la tua lingua

Image

Pallacanestro Bolzano A.S.D. ricorre contro FIP

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della Pallacanestro Bolzano A.S.D. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché, e per quanto di ragione, contro la Lega Basket Femminile avverso e per l'annullamento del provvedimento  della Corte Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 400 del 16 novembre 2020, notificato, a mezzo PEC, in data 18 novembre 2020, con il quale, nel rigettare il reclamo della odierna società ricorrente, è stato confermato integralmente il provvedimento del Tribunale Federale della FIP, di cui al C.U. n. 317 del 13 ottobre 2020, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto, ex art. 109 del R.G. FIP, dalla Pallacanestro Bolzano A.S.D. avverso la delibera del Consiglio Federale del 6 agosto 2020.

La vicenda trae origine dalla succitata delibera, assunta dal Consiglio Federale in data 6 agosto 2020, con la quale sono stati stabiliti i gironi del campionato di Serie A2 femminile per la stagione 2020/2021 e che ha inserito la Pallacanestro Bolzano A.S.D. nel girone "Sud" del suddetto campionato.

La ricorrente Pallacanestro Bolzano A.S.D. chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale:

di statuire, per le ragioni esposte, l’illegittimità e/o la nullità dell’impugnato provvedimento; per l’effetto, di riconoscere, quale prevalente rispetto al disposto Federale, la ragione sanitaria, la cui tutela si è inteso invocare con i ricorsi endofederali; consequenzialmente ed in riforma totale del gravato provvedimento, di voler determinare ogni successivo atto, anche con effetto eventualmente caducante rispetto a gare disputate, che consenta alla Pallacanestro Bolzano A.S.D., la partecipazione secondo un criterio basato sulla “viciniorietà”, nel girone c.d. “Nord” del Campionato di serie A2 Femminile 2020/21, nel rispetto delle determinazioni sanitarie ed al fine di ridurre il rischio contagio, ovvero, ed in ogni caso, di determinare ogni provvedimento utile ed idoneo all’attenuazione di tale rischio; 

- in via di ulteriore subordine, di disporre il rinvio all’organo di giustizia federale competente, che vorrà, secondo l’invocato principio di diritto per come a dichiararsi, ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio adito, riformare in favore di tutti i reclamanti e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il gravato provvedimento. In caso di accoglimento dell’invocato principio di diritto, ma di conservazione dell’attuale composizione dei gironi, di statuire in ogni caso misure compensative e/o indennitarie, in favore della ricorrente per il pregiudizio sofferto.

Archivio Attività Istituzionali