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U.S. Pianese ricorre contro FIGC e LND per decisione CSA FIGC su istanza ripetizione gara Cannara-Pianese - Campionato Serie D, Girone E

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Cannara e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Dipartimento Interregionale LND per l'annullamento della Decisione n. 030/CSA/2020-2021, adottata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in data 14 dicembre 2020 e notificata in pari data, nonché della decisione adottata dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata sul CU n. 52 del 16 novembre 2020, con le quali è stato convalidato il risultato della gara valevole per il Campionato di Serie D, Girone “E”, Cannara-Pianese, disputata in data 1° novembre 2020, e respinta la richiesta di ripetizione della gara stessa.


Le doglianze della ricorrente affondano le proprie radici nell’errore tecnico in cui sarebbe incorso il Direttore di Gara, per aver espulso un calciatore diverso (Andrea Zini) dall’effettivo autore dell’infrazione (Nicola Ghini); per tale motivo, l’odierna ricorrente aveva chiesto la ripetizione della gara, considerando tale errore tecnico rilevante ai fini del regolare svolgimento della gara medesima.


La ricorrente, U.S. Pianese, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso e previa riforma delle decisioni impugnate:


- in via principale, di annullare senza rinvio le Decisioni della Corte Sportiva d’Appello e del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale LND impugnate e, per l’effetto, di dichiarare irregolare la gara Cannara-Pianese disputata in data 1 novembre 2020 e valevole per il Campionato di Serie D, Girone E, terminata con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, ordinando al Dipartimento Interregionale LND e FIGC, per quanto di rispettiva competenza, di predisporre la ripetizione della suddetta gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c), CGS FIGC;
- in via subordinata, di annullare le Decisioni della Corte Sportiva d’Appello e del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale LND impugnate, per i motivi esposti in narrativa, e, per l’effetto, di rinviare gli atti alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.

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