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I dispositivi di 3 udienze discusse davanti alla Quarta Sezione

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2020, presentato, in data 16 luglio 2020, dalla società quale litisconsorte necessario, per l’impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 120/2019-2020 Registro Reclami e n. 71/2019-2020 Registro Decisioni del 17 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che, in riforma della decisione adottata dalla Commissione Premi, aveva determinato in € 18.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF FIGC, per la s.s. 2011-2012, dovuto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. in favore della S.C.D. Promotion Soccer, relativo al calciatore Gabriele Corbo, a seguito del suo esordio in Serie A, in data 13 maggio 2019, nella gara di campionato Bologna - Parma; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2020, presentato, in data 16 luglio 2020, dalla avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 65/TFN-SVE Reg. prot. 71/TFN-SVE, adottata nella riunione del 15 giugno 2020 e pubblicata il successivo 22 giugno, con la quale è stato accolto il gravame del Parma Calcio 1913 avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione FIGC, di cui al C.U. n. 6/E del 23 gennaio 2020, che aveva condannato la suddetta società emiliana al pagamento di complessivi € 6.004,80 (di cui € 4.003,20 a titolo di premio maturato per la s.s. 2015/2016 ed € 2.001,60 a titolo di penale in favore della FIGC) come riconoscimento, nei confronti della ricorrente Accademia Internazionale Calcio, del premio di preparazione del calciatore Alessio Pezzella, ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, con riferimento alla s.s. 2019/2020, nella quale il suddetto calciatore è stato tesserato per la società Parma Calcio 1913; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

Ha in parte respinto e in parte accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2020, presentato congiuntamente, il 7 settembre 2020, dalla nonché della FIT avverso la decisione n. 5/2020, resa dalla Corte Federale di Appello FIT, Proc. n. 62/2019, pubblicata in data 9 luglio 2020, mediante la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal Maestro Nazionale Valerio Moretti avverso la decisione n. 2/2020, resa dal Tribunale Federale in data 8 gennaio 2020, pubblicata il successivo 17 gennaio, con condanna dell’incolpato “(…) esclusivamente per la contestazione di cui al capo n. 3 confermando la sanzione pecuniaria di € 300,00 e la sanzione inibitiva di 30 gg di sospensione”; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO ALLA CFA FIT NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

La trattazione degli altri tre ricorsi originariamente iscritti nel ruolo di udienza è stata differita alla prossima sessione di udienze della Sezione medesima.

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