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L'ASD Pro Sambonifacese 1921 ricorre contro il C.R. Veneto FIGC LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND, pubblicato con C.U. n. 33 del 21 ottobre 2020, (stagione sportiva 2020/2021), con il quale, nel respingere il reclamo della odierna società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 29 del 7 ottobre 2020, pubblicata con Comunicato della Delegazione Provinciale di Verona, sono state confermate, a carico della Pro Sambonifacese, la non omologazione del risultato di 0-1 conseguito sul campo nell'incontro Albaredo Calcio - Pro Sambonifacese; la sanzione della perdita della suddetta gara 0-3; l'ammenda pari ad € 50,00; la sanzione, a carico del dirigente, Antonio Sterchele, dell'inibizione sino al 18 ottobre 2020; la squalifica per una giornata a carico dei giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri, tesserati della Pro Sambonifacese; la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale in merito alla posizione irregolare dei suddetti calciatori anche in occasione della competizione del 20 settembre 2020 contro l'A.C. Pozzo.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dell'incontro tra Albaredo Calcio e Pro Sambonifacese, disputato in data 27 settembre 2020 e valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone B, durante il quale sono stati schierati dalla ricorrente i calciatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri.

La ricorrente, A.S.D. Pro Sambonifacese 1921, chiede al Collegio di Garanzia: 

 

- di annullare e/o dichiarare nulla e comunque invalida ed inefficace la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale impugnata per i motivi esposti in narrativa;

- di dichiarare inesistente o nullo il reclamo introduttivo proposto come in atti dalla A.S.D. Albaredo Calcio; pertanto, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il reclamo medesimo ed il conseguente procedimento avanti al Giudice Sportivo Territoriale;

- conseguentemente di dichiarare, se del caso in accoglimento del reclamo proposto, nullo e comunque invalido ed inefficace il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 29 della Delegazione di Verona del 7 ottobre 2020, riguardante la gara del 27 settembre 2020 tra Albaredo Calcio e A.S.D. Pro Sambonifacese 1921;

- di revocare ed annullare ogni decisione ivi contenuta e riguardante l'assegnazione della vittoria della gara, la ammenda, l'inibizione di Antonio Sterchele e la squalifica dei giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri, come pure l'invio di atti alla Procura Federale;

- di omologare il risultato di 0-1, conseguito sul campo,  nella gara Albaredo Calcio - Pro Sambonifacese del 27 settembre 2020.

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