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Felicio De Luca ricorre contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte di Felicio De Luca contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la LND, nonché con Luca Galea, quale controinteressato, per la integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, con emissione di provvedimento cautelare, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 078/2020-20221 Registro Decisioni, n. 097/2020-2021 Registro Reclami, notificata a mezzo pec il 4 febbraio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione n. 91 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, del 26 gennaio 2021, è stato confermato il provvedimento assunto dal Segretario Generale della FIGC, in data 13 gennaio 2021, che ha disposto la “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC, per violazione dell'art. 31, comma 3, dello Statuto FIGC.

Il ricorrente, Felicio De Luca, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del proposto ricorso:

- in via preliminare ed assorbente, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata ex artt. 33 e 57 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di sospendere immediatamente l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata e, in ogni caso, sempre con provvedimento cautelare anche inaudita altera parte, di adottare i seguenti provvedimenti: ordinare alla FIGC il differimento dell’Assemblea di almeno 40 giorni dal 6 febbraio 2021, così da consentirgli, una volta ammessa la sua candidatura, di competere in parità di condizioni con l’altro candidato ammesso, il controinteressato dott. Luca Galea, per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC; o, in alternativa, ordinare alla FIGC di ammetterlo quale candidato designato dalla Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC per l’Assemblea Federale del 22 febbraio 2021; 

- in ogni caso, previa conferma del provvedimento cautelare, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione impugnata della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di dichiarare ammissibile la sua candidatura quale designato dall’Assemblea della LND, per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC, condannando la stessa FIGC ad ammetterlo quale candidato alla citata carica elettiva di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC in occasione della prossima Assemblea Federale elettiva da differire di almeno 40 giorni dal 6 febbraio 2021, così da consentirgli di competere a parità di condizioni con l’altro candidato per la stessa carica;

- in linea gradatamente subordinata, e sempre previa conferma del provvedimento cautelare, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione impugnata e, per l’effetto, di accertare e dichiarare ammessa la sua candidatura quale candidato designato dalla Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC per l’Assemblea Federale del 22 febbraio 2021.

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