I provvedimenti delle 7 udienze celebrate davanti alla Prima Sezione

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2020, presentato, in data 27 ottobre 2020, da Luigi Lauro contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché contro la Commissione CONI degli Agenti Sportivi presso il CONI avverso e per l'annullamento della Comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi” del 2 ottobre 2020, comunicata a mezzo pec in data 2 ottobre 2020, con cui è stato comunicato al Sig. Luigi Lauro che “[…] ai sensi dell’art. 7. c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi […] la Commissione CONI Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione della Sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi”; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1 ottobre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del Sig. Luigi Lauro dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 1715); della Comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, comunicata a mezzo pec in data 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha comunicato al ricorrente di aver rilevato la "[…] sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione […]” della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, atteso il presunto “[…] difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k).”; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, valutando erroneamente che per il ricorrente sussistono i “[…] presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett. j) e k) […]”, ha deliberato di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. Luigi Lauro “[…] mediante invio della comunicazione di cui all’art. 7 c.2 del Regolamento”; della Nota Prot. 6094/SS della FIGC del 11 settembre 2020, recante oggetto “atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 3 settembre 2020”, con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Affari Legali & Compliance ha comunicato al ricorrente di non poter “[…] procedere all’iscrizione, o alla reiscrizione, […] nel registro federale, come richiesto nella diffida […]”; della Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 recante oggetto “Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera GN n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>”; della Nota “Prot. 1954 ss 20/21” del 07 agosto 2020, recante oggetto “rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020”, con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l’iscrizione del Sig. Luigi Lauro al Registro Federale – Sezione Agenti Sportivi Stabiliti; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE CONI;

 

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2020, presentato, in data 28 ottobre 2020, da Ermanno Cordua contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché contro la Commissione degli Agenti Sportivi presso il CONI, avverso e per l'annullamento della comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 (inviata a mezzo PEC in data 2 ottobre 2020), con cui è stata resa nota allo stesso Cordua la cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1° ottobre 2020, con cui la ripetuta Commissione ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione di Ermanno Cordua dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 2207); della Comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020 (inviata a mezzo PEC in data 10 settembre 2020), con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha fatto presente al ricorrente di aver rilevato la "[…] sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione […]” della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, per  “[…] difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k)”; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, valutando erroneamente che per il ricorrente sussistono i “[…] presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett. j) e k) […]”, ha deliberato di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. Ermanno Cordua  “[…] mediante invio della comunicazione di cui all’art. 7 c.2 del Regolamento”; della Nota Prot. 1954/SS della FIGC dell'11 settembre 2020, recante oggetto “atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 3 settembre 2020”, con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Affari Legali & Compliance ha comunicato al ricorrente di non poter “[…] procedere all’iscrizione, o alla reiscrizione, […] nel registro federale, come richiesto nella diffida […]”; della Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 recante oggetto “Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera GN n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>”; della Nota “Prot. 1954 s.s. 20/21” del 7 agosto 2020, recante oggetto “rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020”, con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l’iscrizione del Sig. Ermanno Cordua al Registro Federale – Sezione Agenti Sportivi Stabiliti; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE CONI;

 

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 102/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, da Emanuele Chiaretti nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE CONI;

 

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, da Alberto Quadri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE CONI;

 

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 104/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, da Thomas Algeri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE CONI;

 

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, da Luca Antonini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata Comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE CONI;

 

Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, da Paolo Castellini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata Comunicazione - la comunicazione della Commissione Federale Agenti Sportivi Prot. 3912 s.s. 2020/2021 del 30 settembre 2020 e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE.