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Marco Musoni ricorre contro la FIPAV

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte di Marco Musoni (tesserato FIPAV) contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIPAV, pubblicata con C.U. n. 17 in data 11 febbraio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV, pubblicata con C.U. n. 91 in data 20 gennaio 2021, che aveva inflitto, in capo allo stesso Marco Musoni, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di sei mesi.

La vicenda trae origine da un esposto presentato, in data 25 settembre 2020, dal Presidente del Comitato Regionale FIPAV Toscana alla Procura Federale FIPAV e dal successivo deferimento, spiccato in data 17 novembre 2020, a carico di Marco Musoni, da parte della medesima Procura Federale della FIPAV, per la violazione dell'art. 16, comma 3, dello Statuto FIPAV, dell’art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo e dell’art. 102, comma 1, lettera f), del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, in seguito all'invio a tutti i Comitati Territoriali Regionali FIPAV di una e-mail "dai contenuti offensivi dell'onore e del decoro di Sità Elio, quale presidente del Comitato Regionale Toscano...."  

Il ricorrente, Marco Musoni, chiede al Collegio di Garanzia:

- in accoglimento delle deduzioni svolte, di accertare e dichiarare che – nella impugnata decisione – la Corte Federale di Appello FIPAV ha: 1) erroneamente applicato l’art. 2 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, l’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché l’art. 111 Cost., gli artt. 112 e 115 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., omettendo, altresì, di fornire una sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia alla base della decisione; 2) violato gli artt. 113 c.p.c. e 111 Cost., nonché l'art. 14 del d.lgs. n. 70/2003, per avere erroneamente ritenuto l’esistenza di un obbligo di vigilare su una rete WIFI; 3) violato l’art. 6 della CEDU; e, per gli effetti,

- in riforma della decisione emessa della Corte Federale di Appello FIPAV, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 17 in data 11 febbraio 2021, di dichiarare il non luogo a sanzione nei suoi confronti, nonché l’annullamento della sanzione della sospensione per la durata di mesi sei, ad esso irrogata.

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