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Carlo Capodaglio ricorre contro la FIT

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte di Carlo Capodaglio contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) e il Comitato Regionale Marche della FIT, nonché, quale controinteressato, nei confronti di Paolo Scandiani per l'annullamento e la riforma della decisione n. 2/2021 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata a mezzo pec in data 19 febbraio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente, è stato confermato, ai sensi dell'art. 54, comma 2, Statuto FIT, il rigetto della sua candidatura alla carica di Consigliere del Comitato Regionale delle Marche, avvenuto con comunicazione del 10 febbraio 2021, cui ha fatto seguito l'esclusione dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati in data 15 febbraio 2021.

Il ricorrente, Carlo Capodaglio, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del proposto ricorso, di riformare e annullare la decisione impugnata e, ove ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 62 del CGS, per la decisione della controversia senza rinvio, di accogliere le domande già formulate innanzi alla Corte Federale di Appello e, in particolare:

- di accertare e pronunciare, per tutte le ragioni in atti, l'illegittimità, invalidità, nullità, annullamento e/o inefficacia del rigetto di candidatura per la carica di Consigliere del Comitato Regionale della FIT-Marche, comunicato in data 10 febbraio 2021, e della conseguente esclusione della candidatura dal deposito dei nominativi dei candidati avvenuto in data 15 febbraio 2021, nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo, e, per l'effetto: di dichiarare e accertare il suo diritto di candidarsi e di partecipare all'elezione dei membri del Comitato Regionale FIT Marche in una nuova assemblea chiamata per le medesime finalità di quella del 21 febbraio 2021, con ogni ulteriore provvedimento volto ad assicurare la tutela dei suoi diritti e libertà, se ritenuto previa sospensione del presente giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 Cost, nonché 12 Carta di Nizza, 11 CEDU e 20 ss. TFUE, degli artt. 16, comma 2, D.Lgs n. 242/1999 - come modificato dall'art. 2, comma 1, L. n. 8/2018 - e 6, comma 2, L. n. 8/2018, nella parte in cui essi prevedono che "[i]l presidente e i membri degli organi direttivi [delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate] restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati" e che "[q]ualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina", nonché, altresì, che "[e]ntro sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo [...] 2 della presente legge".

- di accertare e dichiarare - se del caso, in via incidentale - la nullità, invalidità e comunque inefficacia della clausola di cui all'art. 54, comma 2, dello Statuto FIT, ove prevede - quale recepimento della normativa sopra richiamata - il limite di candidabilità ed eleggibilità consistente nei tre mandati, disapplicando la predetta clausola e analogamente anche l'art. 62 bis, comma 2, dello Statuto FIT, e, ove ritenuta rilevante, quella di cui all'art. 36 bis, comma 3, dello Statuto CONI.

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