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Leonardo Bambini e la C.S. Scandicci 1908 s.r.l. ricorrono contro le sanzioni irrogate dalla FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto altri due nuovi ricorsi, rispettivamente da Leonardo Bambini e dalla C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica, avverso la decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC del 10 marzo 2021, pubblicata sul sito internet della FIGC il successivo 11 marzo.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 7442/1084pf19-20/GC/blp, spiccato in data 22 dicembre 2021 dalla Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dei ricorrenti Leonardo Bambini e della C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica, in seguito ai fatti occorsi in occasione di alcune partite del campionato di Serie D.

1) Il primo ricorso è stato presentato da Leonardo Bambini avverso e per la riforma della decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite del 10 marzo 2021, con motivazione depositata in segreteria l'11 marzo 2021 e notificata all'odierno ricorrente via pec in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 93/TFN/SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sezione Disciplinare del 21 gennaio 2021, depositata il 27 gennaio 2021 (che aveva irrogato, a carico di Leonardo Bambini, la sanzione della inibizione per anni 1), è stata rideterminata la sanzione in mesi 8 di squalifica, per la violazione dell'art. 7, comma 7, CGS FIGC.

Il ricorrente, Leonardo Bambini, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di diritto esposto in narrativa, di dichiarare la nullità della decisione oggi gravata per l'irrimediabile divergenza tra il dispositivo e la motivazione;

- in via principale: 

1) di ritenere l'illegittimità della decisione impugnata, con la quale il medesimo Giudice, in parziale accoglimento del reclamo avverso la decisione n. 93/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC del 21 gennaio 2021, depositata il 27 gennaio 2021, ha rideterminato la sanzione a carico di Leonardo Bambini in mesi otto di squalifica, per i motivi di cui in premessa;

2) di accogliere il ricorso per le motivazioni ivi indicate e, in totale riforma della decisione impugnata, di proscioglierlo dalle incolpazioni così come risultanti in atti con la formula liberatoria più favorevole e comunque ritenuta di giustizia;

3) in via gradata, qualora il Collegio di Garanzia lo ritenga opportuno, di disporre l'annullamento senza rinvio ovvero con rinvio unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e comunque conseguenti, per i motivi di cui in premessa.

2) Il secondo ricorso è stato presentato dalla C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport, la Procura Federale FIGC, al Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché nei confronti di Enrico Cerbella, Claudio Ferrarese, Andrea Macchetti, Sergio Lazzarini, Antonio Aiello, Marco Masi, Leonardo Bambini, Tommaso Volpi, Davide Bianchi, Renato Vagaggini, Mirko Garaffoni e delle Società USD Levico Terme, ASD Sporting Club Triestina e USD Pianese SSD S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC del 10 marzo 2021, pubblicata sul sito internet della FIGC il successivo 11 marzo, con la quale è stato respinto il ricorso dello Scandicci avverso la Decisione n. 93/TFN - SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare del 27 gennaio 2021 e, per l'effetto, è stata confermata la sanzione di due punti di penalizzazione a carico della suddetta ricorrente, da scontarsi "nella corrente stagione sportiva", inflitta dal Giudice di primo grado endofederale, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 30, comma 2, del CGS attualmente in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per gli atti e i comportamenti posti in essere da Garaffoni.

La società ricorrente, C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica, chiede al Collegio di Garanzia:

a) in via principale, di accogliere il presente ricorso per i vizi e i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, di riformare e/o revocare e/o dichiarare nulla e /o annullata o comunque inefficace la decisione impugnata della Corte Federale d'Appello della FIGC,  che ha applicato, a suo carico, la sanzione due punti di penalizzazione nel campionato 2020/2021, con immediata disapplicazione della sanzione in relazione al campionato in corso, decidendo nel merito e assolvendola dalle responsabilità ascrittegli.

b) in via subordinata, di accogliere il presente ricorso per i vizi e i motivi indicati in narrativa e, qualora si ritenessero necessari ulteriori accertamenti di fatto, previo annullamento della decisione impugnata, che ha applicato, a suo carico, la sanzione di due punti di penalizzazione nel campionato 2020/2021, di disporre l'immediata disapplicazione della sanzione in relazione al campionato in corso e di disporre il rinvio all'organo di giustizia federale competente, in diversa composizione, previa enunciazione del principio di diritto cui dovrà attenersi il Giudice del rinvio.

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