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I dispositivi di sei udienze discusse davanti alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Niccolò Baroni contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, del 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 53/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Niccolò Baroni “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Daniele Minelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, in data 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione n. 54/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Daniele Minelli “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2021, presentato, in data 1 marzo 2021, dalla A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904 nei confronti di Alessandro De Rose avverso la decisione n. 1/21 della Corte Federale d'Appello, Seconda Sezione, della Federazione Italiana Nuoto (FIN) del 27 gennaio 2021, con la quale, nel respingere il ricorso della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione n. 12/2020 del Tribunale Federale della FIN, Seconda Sezione, depositata in data 23 novembre 2020, che, in accoglimento del ricorso presentato dallo stesso sig. Alessandro De Rose, aveva concesso al medesimo atleta lo svincolo dalla società A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE, SIG. DE ROSE;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, da Andrea Bonavia contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020, con cui è stata irrogata, in capo al Bonavia, la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, dalla ASD Sangiovannese 1927 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, la società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. e la Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC avverso e per l'annullamento della decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, di cui al C.U. n. 93 della medesima data, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese - Siena del 20 gennaio 2021 per errore tecnico dell'arbitro, è stato ripristinato il risultato della suddetta gara; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;

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