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L'U.S. Agropoli ricorre contro FIGC e LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD U.S. Agropoli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Campania FIGC-LND e la ASD Buccino Volcei Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio,  aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli – Buccino del  2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore Filippo Manzi. 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione del suddetto incontro del Campionato Eccellenza, Girone E, tra Agropoli e Buccino, disputato in data 2 maggio 2021 e conclusosi con il risultato di 1 - 0 per la squadra di casa, durante il quale è stato schierato il calciatore Filippo Manzi, che era stato espulso durante la gara Agropoli - Virtus Cilento del 25 aprile 2021.

La ricorrente, ASD US Agropoli, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, di disporre, anche con decreto monocratico inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e successivi, ovvero di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;

- in via principale, di accertare e dichiarare che l’udienza innanzi alla Corte Sportiva Territoriale si è svolta in violazione delle norme sul contraddittorio e del diritto di difesa e, per effetto, di annullare la decisione con rinvio;

- di accertare e dichiarare che il calciatore Manzi Filippo, non partecipando alla gara contro il Faiano, aveva già scontato la squalifica, per cui era in posizione regolare allorquando ha disputato la successiva gara contro Buccino e, per l’effetto, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, assunta dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, in uno alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale ed a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e successivi, con conseguente ripristino del risultato di 1-0 in favore dell’ASD Agropoli, così come conseguito sul campo.

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