Ricorso di Tommaso Becagli contro la decisione della Corte Federale di Appello FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Tommaso Becagli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'impugnazione, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, assunta con C.U. n. 0049/CFA (Registro procedimenti 0013/CFA/2020-2021) del 10 maggio 2021, che, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, ha confermato la decisione n. 124/TFN-SD 2020-2021, che aveva irrogato, a carico di Tommaso Becagli, quale legale rappresentante della Florentia San Giminiano SSD a r.l., la sanzione della inibizione di anni due.

 

La vicenda trae origine dal deferimento Prot. 8727/279 pf 20 21 GC/LDF/ac del 3 febbraio 2021, spiccato dalla Procura Federale della FIGC a carico del ricorrente, sig. Tommaso Becagli, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 quinquies, comma 9, NOIF ed all'art. 94 quinquies, comma 4, NOIF e dell'art. 94, quinquies, comma 2, NOIF, per aver sottoscritto, in data 18 agosto 2019, con l'allenatore Michele Ardito, per la conduzione tecnica della prima squadra di Calcio Femminile della serie A, un accordo economico per la cessione dei diritti d’immagine, mai depositato presso la Divisione Calcio Femminile.

 

Il ricorrente, sig. Tommaso Becagli, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare in parte qua la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC impugnata, per improcedibilità/inammissibilità dell'azione disciplinare radicata dalla Procura Federale;

-  in via subordinata, di annullare/revocare in parte qua la decisione impugnata e, per l'effetto, di annullare la sanzione dell'inibizione per anni due irrogata nei suoi confronti o, previa enunciazione del principio di diritto, di disporre il rinvio all'Organo di giustizia competente;

- in estremo subordine, di annullare/revocare in parte qua la decisione impugnata e, per l'effetto, di ridurre. per quanto di giustizia, la sanzione dell'inibizione per anni due irrogata nei suoi confronti o, previa enunciazione del principio di diritto, di disporre il rinvio all'Organo di giustizia competente.