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Decisioni delle Sezioni Unite al termine della sessione di udienze

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze a Sezioni Unite, presieduta dal Presidente Franco Frattini, tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

  • HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2021, presentato, in data 17 maggio 2021, dalla società Audi Sport Italia S.r.l. contro la Procura Federale ACI-Sport avverso la sentenza rubricata al n. CS 2/2021 ed emessa, nell'ambito del procedimento CS 3/2021, dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 9 aprile 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note al ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 26 aprile 2021, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport rubricata al n. CS 11/20 del 27 novembre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (con decisione n. 26/2021 del 25 febbraio - 10 marzo 2021), la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (causa CS 2/2021), lo ha respinto, triplicando l’originaria penalità in tempo, con l’aggravio del triplo dei secondi mancanti (da 5’’ a 15’’); HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  • RIUNITO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2021, presentato, in data 8 giugno 2021, dal sig. Michele Ardito nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 104/CFA/2020-2021 del 10 maggio 2021, che, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, ha confermato l’irrogazione, a suo carico, della squalifica di nove mesi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 94 quinquies, commi 2 e 9, delle NOIF e all’art. 31, comma 5, dello stesso CGS;

CON IL

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dal sig. Tommaso Becagli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'impugnazione, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, assunta con C.U. n. 0049/CFA (Registro procedimenti 0013/CFA/2020-2021) del 10 maggio 2021, che, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, di cui al C.U. n. 124/TFN-SD 2020-2021, che aveva irrogato, a suo carico, quale legale rappresentante della Florentia San Giminiano SSD a r.l., la sanzione della inibizione di anni due, per la violazione dell'art. 94 quinquies, numero 2, comma 1, CGS FIGC;

RESPINGENDOLI ENTRAMBI.

Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte ricorrente in favore della resistente FIGC.

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