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Prima Sezione: esito sezione udienze odierna

 

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al r.g. ricorsi n. 48/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dal sig. Alberto Frati contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione n. 2/2021 emessa dalla Corte Federale d'Appello della FPI, assunta in data 25 febbraio 2021 e pubblicata in data 16 marzo 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente per l'annullamento del provvedimento di diniego al nulla osta allo svolgimento in italia dell'incontro con il pugile Ivkovic, è stata confermata la decisione n. 7/2021 del Tribunale Federale, emessa in data 30 dicembre 2020 e pubblicata il successivo 7 gennaio 2021; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FPI;
  • ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al r.g. ricorsi n. 57/2021, presentato, in data 15 maggio 2021, dalla società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro e nei confronti della società VL Pallacanestro Pesaro s.s.r.l. avverso la decisione non altrimenti impugnabile della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, resa con c.u. n. 863 del 22 aprile 2021 c.s.a. n. 13, pubblicata il 28 aprile 2021, nella parte che ha definito il procedimento intrapreso dal club ricorrente per l’impugnazione della regolarità e del risultato della gara del campionato di serie a maschile n. 208 del 10 aprile 2021 tra Fortitudo Bologna e VL Pallacanestro Pesaro, disponendone l’omologazione con il risultato che era stato conseguito sul campo; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente;
  • ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al r.g. ricorsi n. 66/2021, presentato, in data 16 giugno 2021, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica torino nei confronti della Federazione Ginnastica Italiana (FGI) avverso la sentenza n. 2/2021 emessa dalla Corte Sportiva d'Appello FGI in data 14 maggio 2021 e depositata in data 17 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la sentenza n. 1/2021, resa dal Giudice Sportivo FGI in data 31 marzo 2021 e pubblicata in data 2 aprile 2021, che aveva reso inefficaci ex tunc i risultati di gara conseguiti dall’atleta mariia sergeeva, partecipante al campionato di serie a1 gr con l’ASD Eurogymnica di Torino, nel campionato nazionale serie a1 gr-2 prova, svoltasi al pala banco di desio il 6 marzo 2021, nonché ogni altro effetto correlato sulla classifica ovvero ogni gara cui la stessa ha partecipato in assenza di valido tesseramento per la stagione sportiva in corso, e aveva irrogato, a carico della asd eurogymnica torino, l’ammenda pari ad € 600,00, per la violazione degli artt. 2 e 6 del regolamento di giustizia, in combinato disposto con la circolare del coni, con regime di responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, regolamento di giustizia; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FGI;
  • ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al r.g. ricorsi n. 67/2021, presentato, in data 24 giugno 2021, dall'Associazione Tiro a Segno - sezione di Palermo contro l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e contro il sig. paolo buscaglia per la parziale riforma della decisione n. 02/2021, emessa, dal Tribunale Federale UITS, in data 27 maggio 2021, all’esito del procedimento r.g. t.f. 2/2021, in relazione ad ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato, preliminarmente, il rigetto dell’eccezione di difetto di assistenza tecnica e, nel merito, l’annullamento, accertata la relativa illegittimità, del provvedimento n. 96/2021, di diniego della richiesta di rinnovo dell’iscrizione del sig. paolo buscaglia per l’anno 2021, adottato dalla Sezione TSN di palermo, in data 26 febbraio 2021; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, sig. Paolo Buscaglia.

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