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Andrea Bettini ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha confermato inibizione di 6 mesi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Andrea Bettini contro la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del sig. Emanuele Facile, avverso la decisione n. 0004/CFA-2021-2022, depositata, in data 27 luglio 2021, dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC, nell'ambito del procedimento n. 146/CFA/2020-2021 Registro Procedimenti, con la quale, a seguito dell'accoglimento, con rinvio al medesimo giudice di secondo grado endofederale, del ricorso presentato dal suddetto istante avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, in data 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 41/2021 del 15 marzo - 3 giugno 2021), la Corte, definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del medesimo sig. Andrea Bettini, la sanzione di sei mesi di inibizione, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25 giugno 2020, da parte della Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente, in merito al fallimento della U.S. Città di Palermo S.p.a., con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con C.U. n. 101/A del 25 ottobre 2019.

Il ricorrente, Andrea Bettini, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la Decisione n. 0004/CFA-2021-2022, depositata, in data 27 luglio 2021, dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito del procedimento n. 146/CFA/2020-2021 Registro Procedimenti, e, per l’effetto, di proscioglierlo da ogni contestazione elevata nell’ambito del procedimento disciplinare de quo.

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