Ricorso di Melchiorre Zarelli contro la sentenza della CFA - FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Melchiorre Zarelli (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lazio della LND in seno alla FIGC) contro la decisione n. 0012/CFA/2021-2022 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della Federazione Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata e notificata in data 30 agosto 2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC - n. 0014 del 23 luglio 2021, che aveva irrogato al suddetto ricorrente la sanzione della inibizione per mesi 9, ha ridotto a 6 mesi la sanzione della inibizione a carico del medesimo ricorrente, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC.

 

La vicenda trae origine dall'esposto presentato nel dicembre 2020 contro il sig. Zarelli, con il quale si paventavano talune irregolarità nella composizione dei membri del Collegio dei revisori dei conti del C.R. Lazio FIGC-LND, nonché nelle modalità di redazione dei bilanci del predetto Comitato per gli anni 2016-2020, denuncia dalla quale è seguito il deferimento, spiccato dalla Procura Federale della FIGC, per la contestata condotta in merito agli obblighi di vigilanza e controllo, nonché per la diretta ed immediata responsabilità della corretta gestione contabile/amministrativa del C.R. Lazio FIGC-LND.

 

Il ricorrente, sig. Zarelli, chiede al Collegio di Garanzia:

- di annullare, revocare, cassare la sentenza impugnata, ovvero di annullare la stessa con rinvio, essendo necessario ulteriore accertamento di fatto a mezzo dell'espletamento delle richieste istruttorie difensive avanzate nel corso del procedimento disciplinare;

- comunque, ed in ogni caso, di essere prosciolto dalle contestazioni ascritte a suo carico, in quanto il fatto contestato non è previsto come illecito disciplinare;

- in via cautelare, di concedere la sospensiva del provvedimento impugnato affinché non siano lesi i suoi diritti, a fronte della irreparabilità del danno paventato, stante l’ontologica irripetibilità del singolo evento istituzionale.