Orange 1M-Sport Rally Team ricorre contro ACI Sport

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla Orange 1 Electric Motors S.p.A., con pseudonimo Orange 1 M-Sport Rally Team, contro la Procura Federale ACI-Sport e la F.P.F. Sport S.r.l. avverso la sentenza rubricata al n. CS 3/2021, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 7 maggio 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note al ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 30 agosto, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport rubricata al n. CS 6/20 del 9 ottobre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 27/2021 del 25 febbraio - 22 marzo 2021),  la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello della suddetta ricorrente, lo ha respinto, disponendo l'incameramento della cauzione.

La vicenda trae origine da due episodi vandalici subiti, in data 23 novembre 2019, durante la suddetta manifestazione denominata “10° Tuscan Rewind 2019”, ultima tappa del Campionato Italiano Rally 2019, dalla odierna ricorrente con la vettura n. 2 Ford Fiesta R5, condotta dall’equipaggio formato dai conduttori Simone Campedelli e Tania Canton.

La ricorrente, Orange Electric Motors S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia, previa riforma della sentenza impugnata, di decidere la controversia e, per l'effetto, di omologare quale Classifica Ufficiale Definitiva del "10° Tuscan Rewind 2019" quella dineatasi dopo la Prova Speciale n. 5, non tenendo in alcun conto quanto accaduto successivamente, data la presenza di atti di natura chiaramente antisportiva e criminale ovvero, in subordine, di assegnare, per le Prove Speciali fraudolentemente alterate nel risultato sportivo e rubricate rispettivamente ai numeri 6 e 8, un tempo equo anche all'equipaggio Campedelli - Canton di 16.48.1'', in ossequio al divieto di alterazione dei risultati sportivi di cui agli artt. 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport, conclamandone in ogni caso il primo posto assoluto nella Classifica Conduttori e Costruttori del Campionato Italiano Rally 2019.

La suddetta ricorrente insta, inoltre, affinché la controversia venga decisa senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, come previsto dal comma 1 dell'art. 62 del Regolamento di Giustizia Sportiva.