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I provvedimenti di 5 udienze discusse davanti alla Prima Sezione

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi ieri, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2020, presentato, in data 4 agosto 2020, da Bruno Pellizzoni, in proprio, e quale legale rappresentante pro tempore dell'A.C.D. San Martino Speme, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019-2020 Registro Decisioni del 24 luglio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto, assunta con C.U. n. 78 dell'1 luglio 2020, che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento a carico di Pellizzoni e della società A.C.D. San Martino Speme, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e sono stati rinviati gli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS FIGC, per l'esame del merito; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2021, presentato, in data 11 agosto 2021, nell'interesse di Stefano Barilani contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ed il Comitato Italiano Arbitri (CIA) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 12, di cui al C.U. n. 1137 del 12 luglio 2021, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIP n. 19, di cui al C.U. n. 177 del 9 settembre 2020, e, per l'effetto, è stata confermata la delibera n. 48/2020, di cui al C.U. n. 630 del 30 giugno 2020-Presidenza n. 29, con cui il Presidente Federale ha emanato la lista arbitrale dei Campionati di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2020/2021, disponendo la dismissione di Barilani per raggiunti limiti di età; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2021, presentato, in data 13 settembre 2021, da Giovanni Trapani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND) e il Comitato Regionale Sicilia della FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia della FIGC-LND, pubblicata, in data 13 luglio 2021, con Comunicato Ufficiale n. 08 CSAT 01, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31 dicembre 2022, irrogata, a carico del suddetto ricorrente, dal Giudice Sportivo Territoriale con la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 284, in data 22 giugno 2021; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CSAT DEL C.R. SICILIA, DI CUI AL C.U. N. 08 CSAT O1 DEL 13 LUGLIO 2021, AFFINCHE’ LA STESSA, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, DECIDA IN CONFORMITA’ AI PRINCIPI DI DIRITTO ENUNCIATI IN PARTE MOTIVA.

 

NEL PRENDERE ATTO DELL’INTERVENUTA CARENZA DI INTERESSE, HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2019, presentato, in data 12 aprile 2019, da Domenico De Falco contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Arbitrale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 24 del 19 febbraio 2019, notificata in data 13 marzo 2019, con la quale è stato integralmente respinto il ricorso proposto dal medesimo ricorrente contro la pronuncia di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA n. 15 del 17 dicembre 2018, con cui era stata irrogata, al predetto associato, la sanzione della sospensione dal 24 ottobre 2018 al 23 dicembre 2019, per la violazione dell’art. 40, n. 3, lett. b) e c), dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. c) e dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. b), del Regolamento AIA, mentre è stato parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Procura Arbitrale, con aggravamento della comminata sanzione sino al 23 aprile 2020, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme di Disciplina; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIIZO;

 

HA DICHIARATO INAMMSSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2020, presentato, in data 22 luglio 2020, da Edoardo Comito contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno dalla Corte Federale d'Appello - SS.UU.- della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni nel giudizio di reclamo n. 127/2020, confermativa della decisione, resa, in data 5 marzo 2020 e comunicata il successivo 10 marzo a mezzo PEC, dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione disciplinare, n. 122/TFN-SD 2019/2020, emessa in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020, per effetto della quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'ammenda pari ad € 35.000,00, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, delle NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS FIGC; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI €3.000,00, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

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