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Futura Sport SSD s.r.l. ricorre contro Nicola Guerra e ACI Sport per decisione CSA ACI Sport

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Futura Sport SSD S.r.l. (alias Foo Drivers) nei confronti del sig. Nicola Guerra e dell'ACI Sport per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI Sport CS 12/21, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 36 del 17 ottobre 2021 dei Commissari di Gara della Finale Nazionale 2021 Rotax Max Challenge Gara 3, svoltasi presso il Circuito di Jesolo, con la quale è stata inflitta, al concorrente Foo Drivers con il pilota Andrea Giudice, la penalità di 5 secondi a causa di un "comportamento scorretto avverso il Conduttore n. 305 tra la postazione nr. 4 e nr. 5 al giro 6".

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della suddetta Finale Nazionale 2021 Rotax Max Challenge Gara 3, svoltasi presso il Circuito di Jesolo in data 17 ottobre 2021, conclusasi con il piazzamento al primo posto dell'odierno ricorrente Foo Drivers con il pilota Andrea Giudice, successivamente retrocesso, a causa della suddetta penalità irrogata, al secondo posto della classifica generale dietro il concorrente/conduttore Nicola Guerra.

La ricorrente, Futura Sport SSD S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, previo adempimento degli incombenti di rito:

- in via preliminare, di disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata della Corte Sportiva d'Appello e della decisione dei Commissari di Gara, per evidente irregolarità e infondatezza della decisione e per l'imminenza delle Grand Finals del Bahrain;

- nel merito, in via principale, vista l'ammissibilità del suo reclamo, di annullare la decisione della CSA e dei Commissari di Gara in oggetto e, quindi, la sanzione di 5 secondi di penalità inflittagli, con il conseguente ripristino della classifica acquisita in pista e ogni altra conseguenza in termini di omologazione dei risultati e di corretta attribuzione di ticket per la Grand Final;

- nel merito, in via subordinata, di annullare con rinvio la decisione della CSA - dichiarando l'ammissibilità del suo reclamo - che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente, applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte, per giungere al conseguente ripristino della classifica acquisita in pista e ad ogni altra conseguenza in termini di omologazione dei risultati e di corretta attribuzione di ticket per la Grand Final.

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