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Oliviero Fani ricorre contro FISE per radiazione decisa da CFA FISE

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Oliviero Fani avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), e pubblicata sul sito federale in data 28 ottobre 2021, all'esito del procedimento R.G. Trib. Fed. n. 7/2021 (Proc. P.A. n. 35/2018), con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, che, visto l’art. 1 R.G. FISE, l’art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ha irrogato, a carico del signor Oliviero Fani, la sanzione della radiazione, di cui all’art. 6, comma 1, lett. g) Reg. Giustizia.

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento depositato dalla Procura Federale FISE in data 1° giugno 2021, con il quale è stata contestata al suddetto ricorrente la violazione dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE, dell’art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia, dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE e dell'art. 10, comma 2, dello Statuto FISE.



Il ricorrente, sig. Oliviero Fani, in accoglimento del presente ricorso, chiede:

- in via principale, di dichiarare nulla la sentenza emessa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa;

- in subordine, di riformare la sentenza impugnata, e, per l’effetto, di essere dichiarato esente da ogni contestazione per intervenuta prescrizione dell’azione promossa dalla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65.3, lett. d), Regolamento Giustizia FISE.

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