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Federico La Penna ricorre contro AIA e FIGC su decisione Commissione Disciplina d'Appello

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Federico La Penna nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o cassazione, in prima battuta senza rinvio, e comunque per la riforma della decisione n. 14 del 27 ottobre 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate in data 9 novembre 2021, emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 1 della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA del 16 luglio 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate in data 4 agosto 2021, che aveva irrogato al sig. Federico La Penna la sanzione disciplinare della sospensione dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2022, è stata rideterminata, a carico dello stesso, la sanzione della sospensione dal 10 giugno 2021 al 9 maggio 2022.

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento del 1° giugno 2021, ricevuto con atto di contestazione in data 11 giugno 2021, spiccato dalla Procura AIA, a carico dell’A.E. Federico La Penna della Sez. AIA di Roma 1, per le violazioni "dell'articolo 40, comma 3, lett. a) e c), comma 4, lett. n), del Regolamento AIA, degli obblighi associativi del Codice Etico, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) ed f), delle Norme di Disciplina AIA del Regolamento AIA”.

Il ricorrente, sig. Federico La Penna, chiede, in accoglimento del presente ricorso:

- in via preliminare e cautelare, per la ragioni esposte in narrativa, di sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, con ogni formula di rito e comunque tramite provvedimento presidenziale possibilmente reso inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, lett. d), CGS CONI;

- sempre in via preliminare, di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare, come in narrativa meglio descritto, con ogni formula di rito e, comunque, ai sensi dell'art. 38 CGS CONI e degli artt. 54 e 110 CGS FIGC, dichiarando la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della decisione impugnata, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

- ancora, in via preliminare/pregiudiziale, di pronunciare la declaratoria di nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della decisione impugnata, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, in ragione dell'incompetenza della giustizia domestica a decidere della vicenda de qua, con contestuale declaratoria con la migliore formula di rito circa il fatto che contro l'odierno ricorrente non può essere promosso un ulteriore procedimento disciplinare per i medesimi fatti per cui oggi è causa;

- in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata per le molteplici ragioni esplicitate in narrativa e, per l'effetto, previo annullamento della stessa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, di decidere senza rinvio la controversia, considerato che non sono "necessari" quegli "ulteriori accertamenti di fatto" previsti dal CGS CONI, riformando così la decisione impugnata nel senso di prosciogliere l'odierno ricorrente dagli addebiti contestati; ovvero, in subordine, abbassando drasticamente la sanzione ivi comminata, contenendola possibilmente entro il minimo edittale, anche in ragione del trattamento riservato ad altri Colleghi per situazioni analoghe;

- sempre nel merito e in via subordinata, di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata per le molteplici ragioni esplicate in narrativa e, per l'effetto, previo annullamento della stessa, ai sensi dell'art. 62, comma 2, CGS CONI, di enunciare specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio, in diversa composizione, dovrà uniformarsi; principio dalla cui uniformazione non potrà che discendere un drastico abbassamento della sanzione comminata, che dovrà essere contenuta possibilmente entro il minimo edittale, anche in ragione del trattamento riservato ad altri Colleghi per situazioni anaoghe;

- in via istruttoria, e solo per l'ipotesi in cui il Collegio opti per la cassazione con rinvio della decisione impugnata, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado, riproposte nel secondo grado, mai accolte, e qui di seguito riportate, che potranno così essere fatte valere nell'eventuale giudizio di rinvio.

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