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Cinque provvedimenti assunti dalle Sezioni Unite

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, celebratasi in data odierna e presieduta dal presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2021, presentato, in data 10 marzo 2021, da Giulio Bensi nei confronti dei controinteressati Lorenzo Vallarino e Procura Federale ACI-Sport avverso la sentenza rubricata al n. CS 9/20 - sent. n. CS 13/20, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 27 novembre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note al ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 23 febbraio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 40, resa, in data 18 ottobre 2020, sul campo di gara, dal Collegio dei Commissari Sportivi dell'Autodromo Internazionale di Monza, consistente nell’applicazione, in capo al concorrente Giulio Bensi, al termine di Gara 2 del Campionato Renault Sport Clio Cup Italia 2020, della "sanzione di una penalità in tempo di 5'' da sommare al risultato di Gara 2", per violazione degli artt. 89 del Regolamento Sportivo Nazionale e 4.3 del Regolamento di Settore Velocità in Circuito; rimesso alle Sezioni Unite con decreto del Presidente della Quarta Sezione, Dante D’Alessio, in data 24 settembre 2021; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2021, presentato, in data 25 agosto 2021, da Andrea Bettini contro la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del sig. Emanuele Facile, avverso la decisione n. 0004/CFA-2021-2022, depositata, in data 27 luglio 2021, dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC, nell'ambito del procedimento n. 146/CFA/2020-2021 Registro Procedimenti, con la quale, a seguito dell'accoglimento, con rinvio al medesimo giudice di secondo grado endofederale, del ricorso presentato dal suddetto istante avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, in data 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 41/2021 del 15 marzo - 3 giugno 2021), la Corte, definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del medesimo Andrea Bettini, la sanzione di sei mesi di inibizione, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2021, presentato, in data 26 agosto 2021, da Emanuele Facile nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della FIGC, con notifica effettuata anche ad Andrea Bettini, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 5/CFA del 20 luglio 2021, e con motivazioni rese pubbliche con Comunicato Ufficiale n. 4/CFA 2021-2022 - Sezioni Unite - del 27 luglio 2021, con la quale la medesima Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, a seguito della decisione n. 41/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport - Sezioni Unite, ha accolto il reclamo della Procura Federale e, per l’effetto, ha confermato l’irrogazione, a carico di Emanuele Facile, della sanzione di un anno di inibizione, per aver violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (e, altresì, gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

HA ACCOLTO SENZA RINVIO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2020, presentato, in data 20 ottobre 2020, da Aldo Maltese e Rita Bernardini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione n. 018/2020-2021 della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, del 21 settembre 2020, sul reclamo n. 160/2019-2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della LND, pubblicata con C.U. n. 6 del 10 luglio 2020, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti, è stato accolto il reclamo della Procura Federale Interregionale ed è stata irrogata, a carico dei sigg. Aldo Maltese e Rita Bernardini, la sanzione dell'inibizione per cinque mesi ciascuno e, a carico delle società A.S.D. SVS Roma e A.S.D. Accademy SVS Roma, l'ammenda di € 500,00 ciascuna; rimesso alle Sezioni Unite con decisione n. 88/2021 della Prima Sezione, Dante D’Alessio, in data 13 ottobre 2021; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E LE SANZIONI CON ESSA IRROGATE E HA DICHIARATO ESTINTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI RICORRENTI; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2021, presentato, in data 21 settembre 2021, dalla Orange 1 Electric Motors S.p.A. (Orange 1 M-Sport Rally Team) contro la Procura Federale ACI-Sport e la F.P.F. Sport S.r.l. avverso la sentenza rubricata al n. CS 3/2021, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 7 maggio 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 30 agosto, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport rubricata al n. CS 6/20 del 9 ottobre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 27/2021 del 25 febbraio - 22 marzo 2021), la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello della suddetta ricorrente, lo ha respinto, disponendo l'incameramento della cauzione; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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