Giovanni Trapani ricorre contro FIGC per decisione CSAT C.R. Sicilia FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giovanni Trapani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Sicilia LND - FIGC avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata, con Comunicato Ufficiale n. 217 CSAT 12, in data 21 dicembre 2021 e notificata alle parti in data 11 gennaio 2022, con la quale la Corte, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 102/2021, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2022.

La vicenda trae origine dalla condotta tenuta dal sig. Trapani al termine della partita disputata, in data 19 giugno 2021, tra la Vis Palermo e la Panormus, nell’ambito della quale l’odierno ricorrente, a seguito di un acceso confronto con un tesserato della Panormus - al quale si sarebbe rivolto con fare aggressivo e minaccioso - dopo esser stato colpito “con un violento e doloroso pugno al volto”, avrebbe reagito, spingendo l’aggressore e colpendolo con dei calci alla nuca e al costato.

Il ricorrente, sig. Giovanni Trapani, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in accoglimento delle deduzioni svolte, di accertare e dichiarare che - nella impugnata decisione - la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti non ha applicato il principio di diritto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 102/2021, in data 11 novembre 2021, in violazione del disposto degli artt. 62 del Codice di Giustizia Sportiva e 384 del codice di procedura civile, omettendo di fornire una compiuta valutazione sulla astratta (ed eventuale) ricorrenza delle circostanze attenuanti dallo stesso invocate e sulla loro mancata applicazione al caso di specie, e, pertanto, omettendo di motivare sul punto

e, per l’effetto,

- in riforma della decisione ivi impugnata, di ridurre la sanzione irrogata nei suoi confronti a cinque giornate, ai sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, o nella diversa misura ritenuta opportuna.