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L'U.S. Massese 1919 ricorre contro il C.R. Toscana FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società U.S. Massese 1919 ssdrl contro il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente pro-tempore, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, di cui al C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, non notificato, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, emessa dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 38 del 2 dicembre u.s., sono state confermate le sanzioni della squalifica fino al 2 dicembre 2022, a carico del calciatore espulso, Fruzzetti Manuel, nonché delle squalifiche fino al 2 dicembre 2022, a carico dei calciatori non espulsi Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea, e Stefanini Leonardo, in seguito ai fatti accaduti al termine della partita tra la U.S. Massese e la Castelnuovo Garfagnana, disputata in data 24 novembre 2021 e valevole per il Campionato Regionale Under 19.

La vicenda trae origine dallo scontro fisico avvenuto al termine della suddetta gara e riportato a referto dall'Arbitro, in seguito al quale sono state individuate le responsabilità dei suddetti incolpati.

La società ricorrente, U.S. Massese 1919 ssdrl, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di annullare la pronuncia impugnata, per mancata notifica ex art. 53 N.O.I.F., così come indicato in narrativa;

- In via principale, in accoglimento dei motivi di ricorso, di cassare integralmente la sentenza impugnata e, per l’effetto, di annullare le sanzioni comminate a carico dei propri tesserati; 

- in via subordinata, di riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, di applicare la squalifica inflitta solamente nei confronti del tesserato sig. Manuel Fruzzetti;

- in via ulteriormente subordinata, di adottare ogni altro provvedimento di giudizio volto a ridurre, in virtù del principio di proporzionalità, nonché tenendo conto delle attenuanti generiche ex art. 13, di cui in narrativa, le sanzioni comminate nei confronti dei propri tesserati rimettendo, nel caso, il procedimento innanzi alla Corte di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND.

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