Ricorso dell’Atalanta per le sanzioni non comminate al Torino per la mancata disputa della gara del 6 gennaio

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta - Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro.

 

La Società ricorrente, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l’Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;

- in via di subordine, di accogliere il ricorso e, ai sensi dell'art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi.