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Ricorso dell’Udinese Calcio contro la decisione che ha annullato le sanzioni alla Salernitana per la gara non disputata il 21 dicembre 2021

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Udinese Calcio S.p.A. per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 140 del 18 gennaio 2022, che aveva irrogato, in capo alla Salernitana – relativamente alla gara di Serie A Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 – le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, decisione qui impugnata, la quale, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso della Salernitana, ha annullato le sanzioni predette ed ordinato di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara.

 

La Società ricorrente, Udinese Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via principale, di annullare senza rinvio, per le ragioni indicate nel ricorso, la decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, di assegnazione della perdita della gara e di un punto di penalizzazione alla Salernitana, con omologazione per 3-0 del risultato di Udinese-Salernitana, in relazione alla mancata disputa della gara Udinese Calcio S.p.A. – Salernitana 1919 s.r.l. del 21 dicembre 2021;

 

- in via subordinata, di annullare con rinvio la decisione impugnata, per i motivi indicati nel ricorso, rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame della questione, con adeguata istruttoria sulla condotta della società Salernitana e sulla inattendibilità della avvenuta prenotazione del charter, nonché sui poteri di conferimento del mandato e sulla validità della procura conferita agli avvocati della Salernitana.

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