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Cinque determinazioni della Prima Sezione dopo la sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi ieri, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 130/2021, presentato, in data 6 dicembre 2021, dalla S.S.D. Petrarca Calcio a cinque S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro il sig. Giovanni Nicolazzi, nonché nei confronti della SSDARL Città di Mestre, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0033/CFA/2021-2022, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC in data 5 novembre 2021, notificata all'odierna istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa S.S.D. Petrarca Calcio avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Tesseramenti - n. 10/TFN-ST/2021-2022 del 23 settembre 2021, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso promosso dalla predetta Società contro il provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Giovanni Nicolazzi con la società medesima; nonché per la cancellazione e/o la caducazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 133/2021, presentato, in data 17 dicembre 2021, dalla A.S. Virtus Abbiatense avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND) in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 17 del 18 novembre 2021, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Milano, di cui al C.U. n. 15 del 4 novembre u.s., e, per l'effetto, sono state confermate, a carico della medesima A.S. Virtus Abbiatense, le sanzioni della perdita della gara disputata contro la società Real Trezzano, in data 30 ottobre u.s., con il risultato di 0-3 e dell'ammenda pari ad € 1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva derivante dalla condotta di un suo tesserato, nonché la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gabriele Di Benedetto sino al 31 ottobre 2022; NULLA PER LE SPESE;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2022, presentato, in data 27 gennaio 2022, dalla ASD Team Nuova Florida 2005 contro la A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché della Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento e la riforma della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata, in data 30 dicembre 2021, sul sito ufficiale della FIGC, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l. e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2022, presentato, in data 2 febbraio 2022, dalla società A.S.D. Serricciolo contro il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti e contro la A.S.D. Ricortola per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, pubblicata con il C.U. n. 46 del 4 gennaio 2022, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta istante, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ha dichiarato la regolarità della gara disputata, in data 23 ottobre 2021, dalla società ricorrente contro l’A.S.D. Ricortola; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2022, presentato, in data 22 febbraio 2022, dal sig. Mario Mariani contro la Procura Federale della Federazione Italiana Golf per la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIG, resa in data 24 gennaio 2022, comunicata via PEC in data 25 gennaio 2022 e pubblicata in pari data sul sito della FIG, all'esito del procedimento disciplinare P.D. n. 35S-2021 - C.S.A. n. 1/2022, a carico del suddetto ricorrente, con la quale, nel respingere il reclamo del sig. Mariani avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche, resa in data 8 dicembre 2021 e comunicata via PEC in data 10 dicembre 2021, è stata confermata, a suo carico, la squalifica temporanea, per violazione dell'art. 17, primo comma, lett. c) e d), Reg. Giust., consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per un periodo di quattordici mesi; nonché, per quanto occorrer possa, della suddetta decisione del Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche della FIG, resa in data 8 dicembre 2021; NULLA PER LE SPESE.

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