Ricorso del dott. Walter Daldoss contro la sentenza della FISE

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Walter Daldoss (tesserato FISE) avverso la decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) all’esito del procedimento disciplinare R.G. Trib. Fed./CAF n. 22/21 – P.A. 8/2021, pubblicata sul sito federale il 14 aprile 2022 e comunicata al difensore dell’incolpato, a mezzo PEC, in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FISE, pubblicata sul sito federale il 10 febbraio 2022, che, in accoglimento parziale del deferimento della Procura Federale, aveva irrogato, a carico del dott. Walter Daldoss, la sanzione della sospensione dall’attività sportiva, di cui all’art. 6.1. IV Regolamento di Giustizia FISE, per mesi sei.

 

La vicenda trae origine dal deferimento della Procura Federale della FISE, notificato in data 29 novembre 2021, a carico del ricorrente, dott. Walter Daldoss, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma I, secondo capoverso e comma 2, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia FISE, dell’art. 1, lett. b), Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, dell’art. 2 Regolamento Veterinario FISE e dell’art. 377 Reg. Generale FISE in tema di “Maltrattamenti".

 

Il ricorrente, dott. Walter Daldoss, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso e in annullamento o in riforma parziale della decisione impugnata, disattesa ogni istanza avversaria e previa ogni declaratoria:

- in via principale, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di accertare e dichiarare la violazione dei termini di cui agli artt. 63.5, 64.1 e 65.4 R.G. FISE (artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, CGS del CONI) e, in particolare, il superamento del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare; per l’effetto, di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello FISE ivi impugnata e la sanzione con essa irrogata, dichiarando estinto il procedimento disciplinare assunto a suo carico; 

 

- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di accertare e dichiarare la nullità assoluta della decisione di primo grado e l’estinzione del procedimento per superamento del termine del termine di cui all’art. 56.4 R.G. FISE, e, per l’effetto, di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello FISE impugnata e la sanzione con essa irrogata, dichiarando estinto il procedimento disciplinare assunto a suo carico;

 

- in ulteriore subordine, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello FISE impugnata e la sanzione con essa irrogata e, per l’effetto, di assolverlo da ogni addebito, con ogni conseguente statuizione.