Seconda Sezione: esito sessione odierna di udienze

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente, prof. Attilio Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) In relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2021, presentato, in data 22 ottobre 2021, dal sig. Francesco Giuseppe Bruno contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti - FIGC (LND-FIGC) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 16 del 23 settembre 2021, che ha respinto il reclamo presentato, tra gli altri, dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della inibizione per 4 anni e 2 mesi, irrogata, a carico del sig. Bruno, dal TFN FIGC, con decisione di cui al C.U. n. 15 del 13 settembre u.s. - anch'essa impugnata con il presente ricorso -, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, co.1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva); ha respinto il primo motivo di ricorso, poiche’ infondato, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;

 

2) in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 99/2021, presentato, in data 16 novembre 2021, dal sig. Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, nel solo dispositivo, pubblicato il 26 ottobre 2021 al n. 0030/CFA, e, nelle motivazioni, il 5 novembre 2021, (decisione n. 0035/CFA), con comunicati notificati alla parte in pari data, con cui, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC dell’11 maggio 2021 (C.U. n. 105/A), disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 70/2021 del 4 agosto - 31 agosto 2021), la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo della Procura Federale della FIGC, lo ha accolto, irrogando, ai sensi dell'art. 28, comma 2, CGS, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica di dieci giornate effettive di gara; nonché per l’annullamento di ogni atto e provvedimento annesso, connesso, collegato e conseguente, successivo alla pronuncia n. 70/2021 del Collegio di Garanzia: ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del procedimento; nulla per le spese;

3) in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 125/2021, presentato, in data 30 novembre 2021, dalla AC Fucecchio ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Toscana (LND C.R. Toscana) - per l'annullamento e la revoca della decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale d'Appello presso il C.R. Toscana della FIGC-LND Toscana, previa delibera depositata il 2 novembre 2021, registrata al n. 10 Registro Protocollo C.S.A.T. della Toscana e pubblicata con C.U. n. 33 del 5 novembre 2021 C.R. Toscana FIGC-LND, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 27 del 14 ottobre 2021 C.R. Toscana FIGC-LND, che aveva disposto la squalifica del giocatore Jarno Iaia per 10 gare per comportamenti discriminatori; ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha respinto il secondo motivo di ricorso, poiché infondato; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.