Decisioni della Seconda Sezione: accolti i ricorsi degli arbitri Gaeta e Giacomelli

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA ACCOLTO, NEI SENSI E NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2022, presentato, in data 10 febbraio 2022, dal sig. Alessandro Gaeta contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) avverso la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 27 del 13 gennaio 2022, con la quale, nel dichiarare la nullità della delibera della Commissione di Disciplina Regionale delle Marche n. 2 del 20 novembre 2021 - che aveva comminato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 - è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 20 febbraio 2022; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, CON RINVIO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA D’APPELLO DELL’AIA, PERCHE’ RINNOVI LA SUA VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO INDICATO IN MOTIVAZIONE, PRONUNCIANDO ANCHE SULLE SPESE DI QUESTO GIUDIZIO;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2022, presentato, in data 31 marzo 2022, dalla GS Casa del Diavolo ASD avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della FIGC-LND, di cui al C.U. n. 138 del 4 marzo 2022, che ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 124 del 16 febbraio 2022, e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2024 irrogata, ai sensi dell’art. 35 CGS FIGC, a carico del sig. Marcello Bazzurri (allenatore della Società ricorrente) in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Casa del Diavolo - Grifo Sigillo, disputata in data 13 febbraio 2022; NULLA PER LE SPESE;

  • HA ACCOLTO, NEI SENSI E NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2022, presentato, in data 4 giugno 2022, dall'Arbitro Effettivo Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) presso la FIGC e contro la Procura Arbitrale presso l'AIA, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 37 del 4 maggio 2022, comunicata al suddetto istante il 14 giugno 2022, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto da quest'ultimo avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022, che aveva riconosciuto il suddetto ricorrente responsabile della violazione dell'art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA, aggravata dalla recidiva specifica di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con irrogazione allo stesso della sospensione per quattordici mesi a far data dall'8 febbraio 2022, e, per l'effetto, derubricata la recidiva medesima da specifica a generica (o semplice), è stata ridotta la comminata sanzione a tredici mesi (dall'8 febbraio 2022 al 7 marzo 2023); PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, CON RINVIO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA D’APPELLO DELL’AIA, PERCHE’ RINNOVI LA SUA VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO INDICATO IN MOTIVAZIONE, PRONUNCIANDO ANCHE SULLE SPESE DI QUESTO GIUDIZIO.