Carlos Augusto Dos Santos ricorre contro FIGC, LND e Divisione Calcio a 5 per decisione CFA FIGC che ha respinto ricorso su delibera Consiglio Direttivo Calcio a 5 in tema di definizione atleti "formati" in Italia

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini e della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C. n. 0096/CFA/2021-2022 del 22 giugno 2022, notificata all'odierno istante in pari data, nella parte in cui l'Organo di secondo grado, pur avendo, a superamento della impugnata pronuncia del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare n.0144/TFN-SD/2021-2022 del 12 maggio 2022, riconosciuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dal suddetto calciatore, ha respinto nel merito il gravame dello stesso avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, assunta nella riunione del 14 febbraio 2022 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, con la quale sono state introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile e di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché di cancellazione e/o caducazione di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), ivi compresi lo stralcio del verbale della riunione de qua afferente a tale materia, consultabile sul sito web della Divisione medesima a decorrere dal 25 febbraio 2022, e la definizione della categoria degli atleti "formati" in Italia, in essa espressamente contenuta e parte integrante della delibera in parola.

Il ricorrente, sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva, chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della decisione impugnata;
- di disporre, pertanto, l'integrale annullamento e/o riforma della decisione impugnata, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;
- conseguentemente, di annullare e/o riformare, in parte qua, la menzionata delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, ex Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, nonché qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), ivi compresi lo stralcio del verbale della relativa riunione afferente alla suddetta materia, consultabile sul sito web della Divisione medesima a decorrere dal 25 febbraio 2022, e la definizione della categoria degli atleti "formati" in Italia, in essa espressamente contenuta e parte integrante del provvedimento in parola.