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Ricorso di Victor Mello Rossi contro la Divisione Calcio a 5, LND e FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Victor Mello Rossi contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini e della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI.

 

Il ricorso riguarda l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0014/CFA/2022-2023 del 10 agosto 2022, notificata all'odierno istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dallo stesso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0002/TFN-SD/2022-2023 del 7 Luglio 2022, a sua volta reiettiva del ricorso del predetto, tendente ad ottenere la equiparazione del proprio status e/o posizione di calciatore, in seno alla FIGC - LND - Divisione Calcio a Cinque, alla categoria degli atleti "formati" in Italia, a mente del Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 1 del 10 luglio 2021 e del successivo e più recente CE. n. 772 del 15 febbraio 2022, nonché per la cancellazione e/o caducazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito.

 

Il ricorrente, sig. Victor Mello Rossi, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle argomentazioni dallo stesso: 

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata;

- di disporre, pertanto, l'integrale annullamento e/o riforma della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- di annullare e/o riformare, altresì, qualsiasi ulteriore atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), ivi compresi il provvedimento del Consiglio di Presidenza della Divisione Calcio a Cinque, emesso in data 22 Giugno 2022 e comunicato, mediante PEC, in data 23 giugno, di diniego e/o di rigetto dell'istanza di equiparazione inoltrata dal nominato atleta alla Divisione medesima il 17 maggio 2022, nonché la posteriore determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione, assunta nella riunione dell'11 luglio 2022, con cui si riduceva da otto a sette il numero di calciatori "formati" da impiegare obbligatoriamente nelle gare del solo Campionato Nazionale di Serie A Maschile per la stagione sportiva 2022/2023.

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