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La Quarta Sezione ha emesso oggi sei determinazioni dopo la sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2022, presentato, in data 14 maggio 2022, dal Dott. Walter Daldoss avverso la decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) all’esito del procedimento disciplinare R.G. Trib. Fed./CAF n. 22/21 - P.A. 8/2021, pubblicata sul sito federale il 14 aprile 2022 e comunicata al difensore dell’incolpato, a mezzo PEC, in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FISE, pubblicata sul sito federale il 10 febbraio 2022, che, in accoglimento parziale del deferimento della Procura Federale, aveva irrogato, a carico del Dott. Walter Daldoss, la sanzione della sospensione dall’attività sportiva, di cui all’art. 6.1. IV, del Regolamento di Giustizia FISE, per mesi sei; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2022, presentato, in data 21 maggio 2022, dal Dott. Davide Cavallini avverso la decisione n. 1/2022, emessa dalla Corte Federale di Appello presso la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), resa in data 14 aprile 2022 e notificata il successivo 22 aprile, confermativa della decisione del Tribunale Federale presso la FMSI n. 1/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della radiazione, ai sensi dell'art. 12, punto 6), del Regolamento di Giustizia della FMSI; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN EURO 1.300, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FMSI;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2022, presentato, in data 30 giugno 2022, dal sig. Denis Conte contro la Procura Federale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), nonché contro la Federazione Pugilistica Italiana, per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione n. 4/2022, proc. n. 42/FPI/2021, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FPI e pubblicata in data 1° giugno 2022, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 11/2022 del Tribunale Federale del 29 marzo 2022, è stata rideterminata la sanzione, irrogata a carico del sig. Denis Conte, quale Tecnico, in complessivi 140 giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale, in luogo dei 180 giorni in precedenza irrogati dal Giudice di prime cure; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  • HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2022, presentato, in data 1° luglio 2022, dal sig. Michele Broili contro la Procura Federale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), nonché contro la Federazione Pugilistica Italiana, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 4/2022, proc. n. 42/FPI/2021, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FPI e pubblicata in data 1° giugno 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 11/2022 del Tribunale Federale del 29 marzo 2022, è stata rideterminata la sanzione, irrogata a carico del sig. Michele Broili, quale pugile PRO, in complessivi 515 giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale, in luogo dei 650 giorni in precedenza irrogati dal Giudice di prime cure; PER L’EFFETTO HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FPI; SPESE AL DEFINITIVO;

  • HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2022, presentato, in data 1° luglio 2022, dalla società Babyrace s.r.l. avverso e per l'annullamento della decisione n. 6/2022, emessa, in data 15 aprile 2022, dalla Corte Sportiva d'Appello ACI Sport nel procedimento CS 1/2022, e pubblicata il 3 giugno 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla suddetta Società Babyrace s.r.l. avverso la decisione n. 14 del Collegio dei Commissari sportivi, presa nel corso della gara del Campionato WSK Super Master Series e che aveva statuito la squalifica del pilota Jindrich Pesl dalla suddetta competizione, è stata irrogata, a carico del medesimo pilota, la sanzione della sospensione per sei mesi e la sanzione pecuniaria pari ad € 26.000,00;

  • HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2022, presentato, in data 1° luglio 2022, dal sig. Jaroslav Pesl, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Jindrich Pesl, avverso e per l'annullamento della decisione n. 6/2022, emessa, in data 15 aprile 2022, dalla Corte Sportiva d'Appello ACI Sport nel procedimento CS 1/2022, e pubblicata il 3 giugno 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla suddetta Società Babyrace s.r.l. avverso la decisione n. 14 del Collegio dei Commissari sportivi, presa nel corso della gara del Campionato WSK Super Master Series e che aveva statuito la squalifica del pilota Jindrich Pesl dalla suddetta competizione, è stata irrogata, a carico del medesimo pilota, la sanzione della sospensione per sei mesi e la sanzione pecuniaria pari ad € 26.000,00; PER L’EFFETTO HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO ACI-SPORT; SPESE AL DEFINITIVO.

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