Decisioni della Seconda Sezione sui ricorsi di Fabio Panno/FGC – LND e Francesco Colamatteo /FIGC – AIA

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2022, presentato, in data 22 giugno 2022, dal sig. Fabio Panno per l'annullamento della decisione n. 78) della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 401 del 27 maggio 2022, con la quale, nel respingere il reclamo della società A.S.D. Sporting Ariccia, relativamente alla squalifica comminata a carico dell'odierno ricorrente, è stata confermata la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio FIGC-LND, con C.U. n. 376 LND/S dell'11 maggio 2022, che ha irrogato, a carico del sig. Fabio Panno, la squalifica fino al 31 ottobre 2022; NULLA PER LE SPESE.

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2022, presentato, in data 7 luglio 2022, dal sig. Francesco Colamatteo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Procura Arbitrale AIA, e con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 42 del 7 giugno 2022, notificata con raccomandata il 30 giugno 2022, con la quale, nel dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione della Commissione di Disciplina Regionale Campania/Molise dell’AIA n. 7 del 22 aprile 2022, che ha irrogato, a carico dell’Arbitro Effettivo Francesco Colamatteo, la sanzione disciplinare della sospensione per anni 2, dal 24 aprile 2022 al 23 aprile 2024, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati, conseguenti e successivi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE DEL GIUDIZIO SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 1.000, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE COSTITUITA.