Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata alla odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, a carico, tra gli altri, della Paganese Calcio 1926 s.r.l., dalla Procura Federale della FIGC con atto dell'11 agosto 2022 (Prot. n. 3482/823pf21-22/GC/CAMS/mg), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS, in ordine alla violazione, ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Filippo Raiola, dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - capo A), n. 1), lettere e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 Maggio 2021.
La società ricorrente, Paganese Calcio 1926 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa, contrariis reiectis:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata in pari data, reiettiva del suo reclamo avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, qui ugualmente impugnata, con la quale le era stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto dell'11 agosto 2022 (Prot. n. 3482/823pf21- 22/GC/CAMS/mg), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS, in ordine alla asserita violazione [art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - capo A), n. 1), lettere e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 Maggio 2021] ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Filippo Raiola;
- conseguentemente, di disporre l'annullamento della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;
- in via subordinata, di riformare parzialmente la pronuncia de qua, con congrua e sensibile riduzione della irrogata ammenda, anche in applicazione del principio della continuazione e/od in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 13, comma 2, e 16, comma 1, del CGS FIGC;
- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione in parola.