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Decisioni della Seconda Sezione al termine della sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • 1) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2022, presentato, in data 22 luglio 2022, dal sig. Gaetano Blandini avverso la Decisione n. 97/CFA-2021-2022, emessa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel procedimento n. 115/CFA/2021-2022 e depositata il 23 giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 140/TFNSD-2021-2022 dell’11 maggio 2022, che aveva irrogato, nei confronti del sig. Gaetano Blandini, le sanzioni di 2 mesi di inibizione ed euro 5.000 di ammenda; PER l’EFFETTO, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E HA RIMESSO LA CONTROVERSIA ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FIGC PERCHE’ RINNOVI LA SUA VALUTAZIONE NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE;


  • 2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2022, presentato, in data 25 luglio 2022, dai sigg. Ettore Nardo e Carla Mafolino, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Tommaso Nardo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0002/CFA - 2022-2023, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, adottata con C.U. n. 98/2022, che ha sanzionato il giocatore Tommaso Nardo, tesserato per la A.S.D. Favaro 1948, con la squalifica a tutto il 30 settembre 2023; HA ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ONERI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;


  • 3) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2022, presentato, in data 27 settembre 2022, dal sig. Antonio Aiello avverso la decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente, con il quale è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS FIGC, della decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Aiello, la sanzione della squalifica per 4 anni), così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e, in ultima istanza, dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in seguito alla violazione, ascritta al ricorrente, dell'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva FIGC; HA ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ONERI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIGC.

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