La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- 1) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2022, presentato, in data 22 luglio 2022, dal sig. Gaetano Blandini avverso la Decisione n. 97/CFA-2021-2022, emessa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel procedimento n. 115/CFA/2021-2022 e depositata il 23 giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 140/TFNSD-2021-2022 dell’11 maggio 2022, che aveva irrogato, nei confronti del sig. Gaetano Blandini, le sanzioni di 2 mesi di inibizione ed euro 5.000 di ammenda; PER l’EFFETTO, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E HA RIMESSO LA CONTROVERSIA ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FIGC PERCHE’ RINNOVI LA SUA VALUTAZIONE NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE;
- 2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2022, presentato, in data 25 luglio 2022, dai sigg. Ettore Nardo e Carla Mafolino, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Tommaso Nardo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0002/CFA - 2022-2023, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, adottata con C.U. n. 98/2022, che ha sanzionato il giocatore Tommaso Nardo, tesserato per la A.S.D. Favaro 1948, con la squalifica a tutto il 30 settembre 2023; HA ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ONERI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
- 3) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2022, presentato, in data 27 settembre 2022, dal sig. Antonio Aiello avverso la decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente, con il quale è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS FIGC, della decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Aiello, la sanzione della squalifica per 4 anni), così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e, in ultima istanza, dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in seguito alla violazione, ascritta al ricorrente, dell'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva FIGC; HA ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ONERI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIGC.