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Ricorso della Società Gema 2016 contro la Trecchina 2021, FIGC e LND - CR Basilicata

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Sportiva A.S.D. Gema 2016 contro la A.S.D. Trecchina 2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Basilicata della FIGC - LND, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dalla intimata A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo della gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara di calcio a cinque Serie C/2, disputata tra A.S.D. Trecchina 2021 e A.S.D. Gema 2016 in data 8 ottobre 2022, in seguito al mancato inserimento, all’interno della composizione della A.S.D. Trecchina 2021, di un calciatore “giovane", nato dal 1° gennaio 2004 in poi.

 

La ricorrente, Società Sportiva A.S.D. Gema 2016, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e la contestuale inefficacia del provvedimento emesso dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicato con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, per indeterminatezza del/i soggetto/i interessato/i;

- in via gradata e nel merito: 

a) di accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, improcedibile e/o inammissibile il provvedimento emesso dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicato con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022; 

b) di accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, la piena validità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicato con C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022.

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