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Procura Generale CONI e Procura FIS ricorrono avverso decisione CFA FIS che ha annullato squalifica di 60 giorni inflitta a maestro Faustino Colombo

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Scherma (FIS), avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello FIS, in data 18 novembre 2022, pubblicata il 29 novembre 2022, con la quale, all'esito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della FIS al n. FIS/2022/0008 nei confronti del sig. Faustino Colombo, in riforma della decisione del Tribunale Federale FIS, resa nel procedimento n. 4/2022 in data 21 settembre 2022 e pubblicata il 29 settembre 2022 (che aveva disposto, a carico del suddetto sig. Faustino Colombo, l'applicazione della squalifica per la durata di 60 giorni, per la violazione dei principi di lealtà, probità, rettitudine e di correttezza morale di cui all'art. 2, comma terzo, R.G. FIS), è stato dichiarato “insussistente l’illecito disciplinare contestato al maestro Faustino Colombo con atto di deferimento e, per l’effetto, annulla(to) la sanzione della squalifica di giorni 60 inflitta”.

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento spiccato dalla Procura Federale della FIS in data 17 luglio 2022 a carico del sig. Faustino Colombo, per la condotta da questi tenuta in occasione della gara interregionale Liguria-Piemonte-Toscana, svoltasi a Carrara in data 24 aprile 2022.

Le Procure ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, di annullare, senza rinvio, la decisione impugnata, per violazione delle norme federali, con particolare riferimento agli artt. 2, terzo comma, del Regolamento di Giustizia e 3 del Regolamento Safeguarding Policy FIS, nonché dell’art. 2, comma secondo, del Codice Comportamento Sportivo CONI.

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