Ricorso della società Handball Erice contro la FIGH e la Procura Federale

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.D. Handball Erice a R.L. contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché nei confronti della Procura Federale della FIGH, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIGH, resa all’esito del Proc. n. 2/2022 R.G. CAF e pubblicata in data 13 dicembre 2022, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, è stata confermata la decisione del  Tribunale Federale della FIGH, emessa all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pronunciata il 27 settembre 2022 e pubblicata in data 10 ottobre 2022, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso promosso dalla S.S.D. Handball Erice a R.L. «per l’annullamento e/o la riforma del Vademecum 2022/23 pubblicato in data 14 giugno 2022, nella parte relativa ai c.d. “Contributi federali e incentivi” (pag. 99 della versione attualmente pubblicata sul sito internet www.figh.it), della delibera del Consiglio Federale, di estremi sconosciuti, con la quale sono stati introdotti i valori di accesso alla Giustizia Sportiva per la s.s. 2022/2023, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della Ricorrente, nonché dell’intero movimento»; nonché, occorrendo, per l'annullamento e/o la riforma della suddetta decisione del  Tribunale Federale della FIGH, emessa all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pubblicata in data 10 ottobre 2022.

 

La ricorrente, S.S.D. Handball Erice a R.L., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Federale di Appello FIGH, pubblicata in data 13 dicembre 2022 all’esito del Proc. n. 2/2022 R.G. CAF, nonché, occorrendo, la decisione del Tribunale Federale pubblicata in data 10 ottobre 2022 all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Trib., con ogni conseguente pronuncia ai sensi dell’art. 12 bis Statuto CONI e dell’art. 62 CGS CONI.