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Prima Sezione: le udienze del 19 gennaio e del 1° febbraio 2023

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Vito Branca, ha fissato le prossime due sessioni di udienze della Sezione da lui presieduta.

La prima sessione di udienze si terrà in data 19 gennaio p.v., a partire dalle ore 13.30, e sarà preordinata a discutere i seguenti ricorsi:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2022, presentato, in data 1° ottobre 2022, dal sig. Manuel Fabrizio Cazzari, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD "Mario Siddi" Cronometristi di Sassari, contro la Federazione Italiana Cronometristi (FICr) avverso la sentenza n. 2/2022 CFA, emessa dalla Corte di Appello Federale della FICr in data 27 luglio 2022, nel procedimento sub n. 1/2022 R.R.T., e pubblicata in data 2 settembre 2022, con la quale, nel rigettare l'appello del suddetto ricorrente, è stata confermata integralmente la sentenza n. 4/2022 TFN, assunta dal Tribunale Federale della FICr in data 10 giugno 2022 e depositata il 20 giugno 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo istante avverso la delibera n. 43/2022 del Consiglio Federale, comunicata con nota federale del 6 aprile 2022;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2022, presentato congiuntamente, in data 15 novembre 2022, dalla S.S.D. Handball Erice a r.l. e dalla A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), per l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGH, all'esito del Proc. n. 1/2022 R.G. CAF, depositata in data 17 ottobre 2022 e pubblicata il successivo 18 ottobre 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata l'inammissibilità, "per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 55 comma 2 del R.G.D.", del ricorso promosso dalle suddette ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale della FIGH, emessa all'esito del Proc. n. 3/2022 R.G. Trib. e pubblicata in data 28 giugno 2022, che aveva dichiarato inammissibili per mancanza di interesse i ricorsi delle medesime ricorrenti per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 del 14 aprile 2022, con la quale sono state approvate determinazioni inerenti all’attività agonistica s.s. 2022/2023, medio tempore trasposte all’interno del Vademecum 2022/23, con riguardo alle c.d. “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE”, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi delle società ricorrenti, ivi compresi - per quanto occorrer possa - la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Vademecum 2021/2022, con riguardo alle “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE” e l’art. 55, comma 6, del Regolamento Organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2022, presentato, in data 26 novembre 2022, dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata alla suddetta istante in pari data, reiettiva del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2022, presentato, in data 2 dicembre 2022, dalla ASD Ecocity Futsal Genzano contro la Società ASD Lazio Calcio a 5, nonché contro la Divisione Calcio a 5 FIGC-LND, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 032/CSA del 4 novembre 2022, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente, nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata con C.U. n. 099/DIV del 6 ottobre 2022, con le quali è stato respinto il ricorso della predetta società, con omologazione del risultato della gara S.S. Lazio – Ecocity Futsal Genzano del 24 settembre 2022, valevole per il Campionato Maschile di Serie A2;
  1. il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2022, presentato, in data 8 dicembre 2022, dalla Società Sportiva A.S.D. Gema 2016 contro la A.S.D. Trecchina 2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Basilicata della FIGC - LND, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dalla intimata A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6;

La seconda sessione di udienze si terrà in data 1° febbraio p.v., a partire dalle ore 14.00, e sarà preordinata a discutere i seguenti ricorsi:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2022, presentato, in data 19 dicembre 2022, dal sig. Ivan Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Massimiliano Irrati e del sig. Franceso Meraviglia, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0046/CFA/2022/2023 del 22 novembre 2022, notificata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0063/TFN-SD/2022-2023 del 21 ottobre 2022, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dal medesimo contro la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, contestualmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A. (N.F.O.T.), in data 27 luglio 2022, con cui il sig. Ivan Robilotta è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché contro qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2022, presentato, in data 19 dicembre 2022, dal sig. Manuel Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Marco Trinchieri e del sig. Giuseppe Marco Macaddino, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0045/CFA/2022/2023 del 22 novembre 2022, notificata in pari data, con cui è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0064/TFN-SD/2022-2023 del 21 ottobre 2022, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dallo stesso contro la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, contestualmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (N.F.O.T.), in data 27 luglio 2022, con la quale il medesimo è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 28, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché contro qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2023, presentato, in data 4 gennaio 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'annullamento e/o la riforma della decisione pubblicata in data 6 dicembre 2022, all’esito del procedimento n. 06/2022 C.S.A., nella parte in cui la Corte Sportiva d’Appello della FIGH, “definitivamente pronunciando sul reclamo della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo […]”, ha “in primo luogo, a causa dell’abbandono del campo da parte del sodalizio Secchia Rubiera, conferma[to] la sconfitta a tavolino per 5-0, dell’incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro; […] assegna[to] alla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nel campionato in corso; rid[otto] ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta” dal Giudice Sportivo Nazionale in riferimento alla gara 50753 Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera del 19 novembre 2022; nonché, ove occorrendo, per l’annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 19 novembre 2022, pubblicata in data 21 novembre 2022, nella parte non riformata dalla Corte Sportiva d’Appello.

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